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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37244/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/11/2023 del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduceva sopravvenuto mutamento delle circostanze: presunto smantellamento dell'associazione, definitiva interruzione del rapporto lavorativo e impossibilità di avvicinarsi al porto (tempo silente), contestava motivazione apparente e uso di parti copiate, sostenendo che gli arresti domiciliari sarebbero idonei a garantire le esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulle esigenze cautelari perché il Tribunale del riesame aveva dettagliatamente ricostruito i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari: Bagnoli, in ragione della posizione privilegiata come portuale alla Medcenter Container Terminal, aveva svolto un ruolo centrale nell'importazione ed esfiltrazione di centinaia di chili di cocaina. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ritenuto persistente il pericolo di recidiva per i contatti con reti del narcotraffico internazionale e locali e per il tenore di vita familiare non sostenibile dallo stipendio della moglie. È stata esclusa rilevanza al cosiddetto tempo silente e alla durata della custodia in carcere, ritenuti non decisivi alla luce del gravissimo quadro indiziario. Sono state giudicate inidonee anche le misure meno gravose (arresti domiciliari con braccialetto). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di cui all'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Reato di traffico di stupefacenti; rispetto a tali fattispecie vige una presunzione relativa che giustifica una rigorosa valutazione della custodia cautelare in carcere

  • codice penale, art. 416-bis

    Rilevanza di matrice associativa di tipo mafioso come elemento aggravante nella valutazione della pericolosità

  • codice penale, art. 61-bis

    Circostanze aggravanti rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio e della valutazione del pericolo di recidiva

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Testo richiamato in tema di misure cautelari specifiche; la giurisprudenza rileva che il cosiddetto tempo trascorso dal fatto (tempo silente) non sempre incide sulla valutazione cautelare

  • codice di procedura penale, art. 299

    Ai fini di revoca o sostituzione della misura cautelare non rileva il tempo trascorso dal fatto in assoluto, bensì il tempo decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, salvo elementi nuovi che ne dimostrino l'attenuazione

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile

  • disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per la valutazione circa l'eventuale responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per la determinazione del versamento in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La valutazione per la sostituzione della custodia cautelare si concentra sulle esigenze cautelari attuali e concrete; il mero trascorrere del tempo dall'ultimo fatto (tempo silente) non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione
  • La caratura criminale dell'indagato, i ruoli operativi privilegiati (es. accesso al porto) e i rapporti con reti nazionali o internazionali costituiscono elementi forti che giustificano il mantenimento della custodia cautelare in carcere
  • Gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, possono essere ritenuti insufficienti quando sussista un concreto rischio di recidiva derivante da contatti criminosi, capacità organizzativa e disponibilità logistica
  • Elementi economici della famiglia (reddito insufficiente rispetto al tenore di vita precedente) possono essere considerati come fattore ulteriore nella valutazione del rischio di reiterazione
  • La difesa deve fornire elementi nuovi e specifici per contrastare una motivazione dettagliata: argomentazioni generiche o ripetute senza fatti nuovi difficilmente scalfiscono la decisione cautelare
  • In caso di ricorso manifestamente infondato è possibile la condanna alle spese e l'imposizione di un onere a favore della Cassa delle Ammende

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