Cassazione Civile, Ordinanza n. 07247/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha richiesto il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2011, nei confronti del titolare di un centro di trasmissione dati e della società bookmaker estera, ritenuta responsabile solidale. I ricorrenti avevano impugnato l'atto deducendo, in sintesi: la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla mancata traduzione in inglese dell'avviso notificato alla società; l'erronea individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta, sostenendo che il CTD non fosse soggetto passivo; l'erronea individuazione del presupposto territoriale, perché il contratto si perfezionerebbe all'estero; la violazione del diritto UE e la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; l'omessa pronuncia sulla dedotta incompatibilità con l'art. 401 della direttiva IVA; e infine l'erroneo diniego dell'esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata traduzione dell'atto, perché non esiste una regola che imponga la traduzione nella lingua del destinatario e, nel caso concreto, la società aveva dimostrato di avere compreso l'atto e di aver esercitato compiutamente il diritto di difesa. Ha poi confermato che, per l'anno 2011, la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, come interpretata autenticamente dalla legge del 2010 e letta alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale, assoggetta a imposta anche chi gestisce scommesse per conto terzi, compresi i bookmaker esteri privi di concessione e i loro intermediari nazionali; ha escluso che vi sia discriminazione rispetto agli operatori nazionali o violazione della libertà di prestazione dei servizi. Ha inoltre affermato che il presupposto territoriale si realizza in Italia, perché lì avvengono la raccolta, la registrazione della scommessa e la consegna della ricevuta. Ha negato la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata decisa dalla sentenza C-788/18. Ha escluso la violazione dell'art. 401 della direttiva IVA, poiché l'imposta unica non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA. Infine, ha ritenuto che l'esimente per obiettiva incertezza normativa non operi per l'anno 2011, perché la disposizione interpretativa del 2010 aveva già chiarito la soggettività passiva; di conseguenza, il ricorso è stato respinto con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese secondo la regola della soccombenza, sebbene nel testo disponibile la parte finale sulle spese risulti tronca.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
è interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, con qualunque mezzo, anche per conto di terzi e anche se privi di concessione, concorsi pronostici o scommesse.
art. 1, comma 66, L. n. 220/2010
ha natura di norma di interpretazione autentica e chiarisce che l'imposta è dovuta anche per raccolta del gioco in assenza o inefficacia della concessione; individua come soggetti passivi anche i gestori per conto terzi e prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
richiamato quale base del presupposto territoriale della disciplina dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 16 D.M. 1 marzo 2006, n. 111
richiamato nel quadro normativo dell'imposta unica e dell'attività di raccolta scommesse.
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
richiamato nel quadro normativo sull'imponibile forfettario per alcuni intermediari nazionali che operano per bookmaker esteri.
artt. 49 e 56 TFUE
non ostano alla disciplina italiana, poiché la Corte di giustizia ha escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.
art. 267 TFUE
non ricorrono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale, essendo la questione già stata decisa dalla Corte di giustizia.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
non impedisce a uno Stato membro di mantenere o introdurre un tributo speciale sui giochi e scommesse, purché non abbia carattere di imposta sul volume d'affari, e consente il cumulo con l'IVA.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
l'esimente per obiettiva incertezza normativa opera solo se, al momento rilevante, esiste una reale e oggettiva incertezza interpretativa; nel caso di specie non è applicabile all'anno 2011.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
richiamato insieme all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 quale base dell'esimente per obiettiva incertezza normativa.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione all'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa.
art. 5, commi 1 e 6, d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel motivo concernente l'irrogazione delle sanzioni e l'elemento soggettivo.
art. 1336 c.c.
richiamato per qualificare la raccolta della scommessa come offerta al pubblico, con perfezionamento del contratto in Italia presso il CTD.
art. 360 c.p.c.
richiamato quale norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nel gestore che raccoglie scommesse per conto di bookmaker esteri privi di concessione, poiché la norma di interpretazione autentica chiarisce che la gestione rilevante ai fini tributari comprende anche l'attività svolta per conto terzi.
- Per l'imposta sulle scommesse, il presupposto territoriale si realizza nel luogo in cui avvengono la raccolta, la registrazione della scommessa e la consegna della ricevuta, non nel luogo di stabilimento del bookmaker o di perfezionamento astratto del rapporto.
- La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina di per sé nullità o lesione del diritto di difesa; spetta al contribuente allegare e provare concretamente di non avere potuto comprendere il contenuto dell'atto.
- Non sussiste discriminazione incompatibile con il diritto unionale quando il tributo colpisce tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, indipendentemente dallo Stato membro in cui essi sono stabiliti.
- Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se la questione interpretativa è già stata definita da una precedente pronuncia europea pertinente e la censura mira solo a rimetterne in discussione l'esito.
- L'imposta speciale sui giochi e scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA, purché non assuma le caratteristiche proprie di quest'ultima.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria è applicabile solo nei periodi in cui il quadro normativo sia effettivamente ambiguo; una volta intervenuta la norma interpretativa, l'incertezza viene meno per i rapporti successivi.
- La disciplina interpretativa che attribuisce soggettività passiva anche ai gestori per conto terzi opera come criterio di ricostruzione del rapporto tributario e può incidere anche su rapporti negoziali già in essere, per i periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore.
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