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Sentenza

Sentenza del 02/02/2022 n. 3095 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dopo il ricorso in cassazione le ricorrenti comunicarono che l'Agenzia aveva revocato in autotutela l'atto impugnato; la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensato le spese e rilevato l'insussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per il raddoppio in caso di conferma integrale della statuizione impugnata

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le contribuenti contestavano avvisi di liquidazione ritenuti dall'ufficio relativi all'imposta di registro per l'anno 2008, essendo l'atto stato dall'Agenzia riqualificato come cessione di ramo d'azienda; il ricorso era stato respinto in primo e secondo grado

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di integrale conferma della statuizione impugnata; la Corte interpreta che tale raddoppio non si applica quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito di revoca dell'atto impugnato

  • Cass. Sez. Un. n. 8980 del 11/04/2018

    Principio secondo cui l'accoglimento dell'istanza di autotutela da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere e la perdita di efficacia della sentenza impugnata, salvo le ipotesi tassative previste dal codice di procedura civile

  • Codice di procedura civile

    art. 382 c.p.c., comma 3; artt. 383 e 384 c.p.c.

    Richiamati come limiti alle ipotesi in cui non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere; la Corte verifica che la situazione non rientra nelle tipologie che impediscono la declaratoria di estinzione

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis; L. di conversione n. 176 del 2020; D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 conv. L. 16 settembre 2021, n. 126

    Richiamate in relazione alle modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio e alla disciplina procedurale applicabile (assenza di discussione orale se non richiesta)

Massime di principio

  • Se l'amministrazione revoca in autotutela l'atto impugnato, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e non decidere nel merito, con conseguente perdita di efficacia della sentenza impugnata
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere è applicabile salvo che la vicenda rientri nelle ipotesi tassative previste dal codice di procedura civile che impediscono l'estinzione automatica del processo
  • In caso di cessazione della materia del contendere per revoca amministrativa, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni integralmente rigettate o dichiarate inammissibili/improcedibili
  • Le parti che intendono ottenere l'estinzione devono comunicare tempestivamente e documentare la revoca in autotutela al giudice; la cessazione può comportare la compensazione delle spese
  • Quando si valuti se chiedere l'estinzione per cessata materia del contendere, considerare l'interesse a una pronuncia di merito (es. per ottenere resistenza di questioni giuridiche o accertamenti utili in future controversie) prima di accogliere la revoca amministrativa

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