Sentenza n. 92/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - della Determina n. 411 R.G del 22 ottobre 2025, comunicata il 24.10.2025 e recante la esclusione della Società dalla procedura di gara; - dei verbali di gara redatti dalla S.A., riguardati la procedura per l'Affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica per tre anni (A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) - Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) - Importo a base di gara: € 730.000,00 - CIG: 99341808AB - Verifica di congruità dei costi della manodopera; - del bando e disciplinare di gara e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta di conseguire l'aggiudicazione della gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento triennale del servizio di ristorazione scolastica, unitamente agli atti di gara e alla verifica di congruità dei costi della manodopera
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione comunale che ne disponeva l'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione scolastica per tre anni. Sono stati inoltre impugnati i verbali di gara, gli atti relativi alla verifica di congruità dei costi della manodopera e, ove lesivi, il bando e il disciplinare, con richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di conseguire l'aggiudicazione. Nel corso del giudizio, dopo la fase cautelare, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Comune aveva rimosso in autotutela il provvedimento di esclusione con determinazione del 27 gennaio 2026. La ricorrente aveva previamente dichiarato, per l'ipotesi di attivazione dell'autotutela nel senso richiesto, di rinunciare alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel dispositivo, mentre nella motivazione ha ritenuto di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a., in ragione della rimozione in autotutela dell'atto impugnato da parte del Comune. La sopravvenuta eliminazione del provvedimento di esclusione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate, considerando il sostanziale accordo tra le parti e la rinuncia alle spese manifestata dalla ricorrente. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza una specifica applicazione argomentata nella motivazione.
art. 35, comma 1, c.p.a.
La rimozione in autotutela dell'atto impugnato determina il venir meno dell'interesse alla decisione e giustifica la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse; nel dispositivo tale esito è espresso come cessazione della materia del contendere.
artt. 121 e ss. c.p.a.
Richiamati nell'originaria domanda per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, senza che il giudice abbia esaminato tale richiesta nel merito.
Massime di principio
- La rimozione in autotutela del provvedimento impugnato, quando elimini l'utilità concreta della decisione richiesta, determina la sopravvenuta carenza di interesse e consente la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a.
- La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando la definizione del giudizio dipende da un sostanziale accordo tra le parti e il ricorrente abbia rinunciato alle spese in relazione all'esercizio dell'autotutela amministrativa.
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