Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino senegalese ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto una domanda reiterata di protezione internazionale e, in subordine, di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva ritenuto non attendibile la prospettata omosessualità già in sede amministrativa e nella precedente domanda rigettata nel 2018, escludendo perciò rilievo alle allegazioni sul peggioramento delle condizioni degli omosessuali in Senegal; aveva inoltre ritenuto inidonea la documentazione fotografica prodotta a dimostrare la distruzione di proprietà in Senegal e, quanto alla protezione umanitaria, aveva escluso un significativo inserimento sociale, lavorativo o abitativo in Italia. Con il ricorso in cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) omessa audizione del richiedente in mancanza di videoregistrazione del colloquio avanti la Commissione territoriale e difetto di motivazione; 2) omesso accertamento dell’attuale situazione socio-politica nel Paese d’origine e carenza motivazionale; 3) erroneo diniego della protezione umanitaria per mancata comparazione tra integrazione in Italia e situazione nel Paese di origine, con omessa valutazione delle circostanze allegate. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi, fondata sulla natura reiterata della domanda di protezione e sulla non censura di tale presupposto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il Tribunale aveva accertato l’assenza di deduzione e prova di un effettivo inserimento socio-lavorativo in Italia, mentre la censura era generica e non rispettava l’onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, non indicando in modo puntuale i fatti e la sede processuale in cui erano stati allegati e documentati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha osservato che i primi due motivi non investivano la ragione decisiva del rigetto, consistente nella natura reiterata della domanda e nella mancata contestazione di tale profilo. Ha poi rilevato che il terzo motivo difettava di specificità e autosufficienza, poiché il richiedente non aveva indicato in modo circostanziato né i fatti decisivi relativi all'inserimento in Italia né la sede processuale in cui tali elementi erano stati tempestivamente dedotti e documentati. Non essendovi attività difensiva del Ministero, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la censura è inammissibile se non indica puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda e se non ne consente la localizzazione nel fascicolo processuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata: se non investe il fondamento effettivo del rigetto, è inammissibile.
- Quando il giudice di merito respinge una domanda di protezione internazionale reiterata valorizzandone la natura sopravvenuta o ripetitiva, i motivi di ricorso devono contestare specificamente tale presupposto decisivo, non potendo limitarsi a riproporre allegazioni sul merito della protezione.
- In tema di protezione umanitaria, il richiedente deve allegare e provare un effettivo percorso di integrazione socio-lavorativa o altri elementi significativi di radicamento in Italia; la deduzione in cassazione deve essere circostanziata e autosufficiente.
- La mancanza di specifica indicazione dei fatti decisivi, della loro tempestiva allegazione e della loro collocazione nel processo comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e autosufficienza.
Come è indicizzato
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