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Sentenza

Sentenza n. 5489/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonea tutela cautelare, della delibera del plenum del Csm del 24 settembre 2025 (pratica n. 1291/CD/2025), comunicata in pari data, nella parte in cui ha disposto l’esclusione del dott. Pierpaolo Vincelli dalla procedura di trasferimento per la copertura di tre posti di consigliere della Corte d’appello di Catanzaro;

Giustizia amministrativa202512314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del plenum del Consiglio superiore della magistratura del 24 settembre 2025, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dalla procedura di trasferimento straordinario per la copertura di posti di consigliere presso la Corte d’appello di Catanzaro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, giudice civile presso il Tribunale di Pisa, ha impugnato l’esclusione dalla procedura di trasferimento straordinario prevista dall’art. 2 d.l. 117/2025 per la Corte d’appello di Catanzaro. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del bando del Csm, sostenendo che la clausola riferita ai magistrati provenienti da sedi diverse da quelle individuate per l’applicazione straordinaria da remoto non avrebbe escluso i magistrati in servizio presso tali sedi e che il Csm avrebbe introdotto ex post una causa di esclusione. Con il secondo motivo ha censurato l’erronea interpretazione degli artt. 2 e 3 d.l. 117/2025, assumendo che la procedura di trasferimento straordinario e quella di applicazione da remoto fossero distinte e non sovrapponibili. Con il terzo motivo ha dedotto la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché il Csm avrebbe negato il trasferimento al ricorrente consentendo invece a magistrati in servizio presso la Corte d’appello di Catanzaro di partecipare alla procedura di applicazione da remoto. Il controinteressato ha inoltre eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata partecipazione alla successiva procedura di trasferimento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo persistente l’interesse all’annullamento: la mancata partecipazione alla procedura successiva non dimostrava il venir meno dell’interesse, ma poteva dipendere dalla prevedibile reiterazione del medesimo rigetto; solo l’accertamento dell’illegittimità della condotta del Csm avrebbe consentito di superare tale situazione. Nel merito, il Collegio ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha respinti. Il d.l. 117/2025 distingue tra applicazione straordinaria da remoto presso gli uffici di primo grado e trasferimento straordinario presso le corti d’appello. La prima è una temporanea applicazione del magistrato presso un ufficio diverso, senza cessazione dell’incardinamento e senza esonero dalle funzioni presso la sede di appartenenza; il trasferimento, invece, comporta il mutamento della sede di servizio e la stabile fuoriuscita del magistrato dall’ufficio di provenienza. La clausola del bando che ammetteva magistrati provenienti da sedi diverse da quelle individuate per l’applicazione è stata quindi ritenuta coerente con il complessivo assetto delle misure Pnrr e non espressione di una causa di esclusione introdotta ex post. Il Csm poteva coordinare le due procedure, pur distinte, in una prospettiva d’insieme, poiché consentire il trasferimento di magistrati da sedi individuate come beneficiarie dell’applicazione da remoto avrebbe compromesso gli obiettivi di riduzione dell’arretrato, sottraendo risorse agli uffici già considerati sofferenti. È stata ritenuta irrilevante la mancata copertura di tutti i posti disponibili mediante la procedura di trasferimento, così come non è stata ravvisata contraddittorietà nel consentire ai magistrati delle corti d’appello di partecipare alla procedura di applicazione da remoto: tale applicazione non li esonerava dal lavoro presso la sede di appartenenza, a differenza del trasferimento richiesto dal ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025

    Prevede il trasferimento straordinario dei magistrati ordinari presso gli uffici di secondo grado individuati nell’ambito delle misure Pnrr per la giustizia civile.

  • art. 3 d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025

    Prevede l’applicazione straordinaria da remoto presso determinati uffici giudiziari di primo grado; tale misura non comporta il trasferimento del magistrato né il suo esonero dalle funzioni presso la sede di appartenenza.

  • art. 5 d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025

    È richiamato quale ulteriore strumento previsto per gli uffici di secondo grado, relativo all’applicazione dei magistrati ordinari in tirocinio.

  • art. 105 Cost.

    È richiamato per fondare il ruolo del Csm nella definizione delle concrete modalità attuative delle disposizioni legislative riguardanti l’organizzazione e il trasferimento dei magistrati.

  • art. 110 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    È richiamato per qualificare l’applicazione come temporaneo svolgimento delle funzioni giudiziarie presso un ufficio diverso da quello di servizio, senza mutamento definitivo della sede.

Massime di principio

  • Quando una disciplina emergenziale o attuativa del Pnrr prevede, per uffici diversi, strumenti distinti di applicazione temporanea e trasferimento stabile, tali strumenti devono essere interpretati anche in coordinamento funzionale, per evitare che il trasferimento di magistrati da sedi individuate come sofferenti comprometta gli obiettivi organizzativi perseguiti dalla disciplina.
  • La clausola di un bando che ammette alla procedura di trasferimento i magistrati provenienti da sedi diverse da quelle individuate per l’applicazione straordinaria può essere interpretata, in relazione al complessivo quadro normativo e agli atti attuativi, come preclusiva della partecipazione dei magistrati in servizio presso le sedi destinatarie dell’applicazione, senza che ciò costituisca introduzione ex post di una nuova causa di esclusione.
  • L’applicazione temporanea presso un ufficio diverso, anche quando qualificata come applicazione da remoto, si distingue dal trasferimento perché non comporta il mutamento della sede di servizio né l’esonero dalle funzioni presso l’ufficio di appartenenza; tale differenza giustifica una diversa disciplina delle condizioni di accesso alle due procedure.
  • La partecipazione di magistrati di una determinata sede a una procedura di applicazione temporanea non rende contraddittoria l’esclusione degli stessi magistrati da una procedura di trasferimento stabile, quando l’applicazione lascia ferme le funzioni presso la sede di appartenenza mentre il trasferimento determina la sottrazione definitiva della risorsa all’ufficio di provenienza.
  • L’interesse a ricorrere non viene meno per la mancata partecipazione a una successiva procedura amministrativa quando tale mancata partecipazione sia spiegabile con la prevedibile reiterazione della medesima ragione ostativa già impugnata e l’annullamento dell’atto originario sia necessario per conseguire il bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMobilità, trasferimenti e comandiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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