Sentenza n. 16416/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento della Questura di Roma, Ufficio Immigrazione, formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs 25/08 e art. 19, d.lgs 286/98 in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.L. 20/2023 (conv. L. 50/2023), avanzato in data 09/05/2023 tramite kit postale nr assicurata -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato, presentata il 9 maggio 2023. Il ricorso è stato notificato il 19 giugno 2026. Non sono riportati ulteriori motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Alla domanda presentata il 9 maggio 2023 si applicava il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 nel testo allora vigente, scaduto l'8 luglio 2023. La modifica che ha elevato il termine a 90 giorni, introdotta dal d.lgs. 83/2026, si applica soltanto dal 22 maggio 2026 e non incide sul caso. L'azione avverso il silenzio doveva essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale; tenendo conto della sospensione feriale di 31 giorni, il termine è scaduto il 9 settembre 2024. La notifica del ricorso del 19 giugno 2026 è quindi tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Nel testo vigente al momento in cui, il 09.05.2023, il ricorrente ha presentato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98 prevede(va) che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Per l'istanza presentata il 9 maggio 2023 il termine procedimentale applicabile era quello di 60 giorni previsto dal testo vigente al momento della presentazione; la successiva elevazione a 90 giorni non si applica retroattivamente.
art. 4 d.lgs. 83/2026
Nel modificare tale comma 9, l’art. 4 del D.Lgs. 16/04/2026 n. 83 ha ora portato a 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento; ma poiché, per espressa previsione dello stesso citato art. 4, “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026”, al caso in esame si applica ancora il termine di 60 giorni, scaduto l’08.07.2023.
La modifica del termine procedimentale a 90 giorni opera dal 22 maggio 2026 e non si applica alle istanze presentate prima di tale data.
art. 31 c.p.a.
Ora, l’art. 31 del cpa, nel disciplinare “l’azione avverso il silenzio”, prevede che “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere”, che “l'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”, e che “è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
L'azione avverso il silenzio è soggetta al termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine per concludere il procedimento, ferma la possibilità di riproporre l'istanza amministrativa quando ne ricorrano i presupposti.
disciplina della sospensione feriale dei termini
Pertanto, l’anno “dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento” scadeva l’08.07.2024; avendo natura processuale, a questo anno vanno aggiunti ulteriori 31 giorni, legati alla sospensione feriale dei termini (cfr. Cons. St., sez. III, 11/05/2015 n. 2334), che portano la scadenza al 09.09.2024.
Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio, in quanto processuale, beneficia della sospensione feriale; nel caso concreto la scadenza è stata conseguentemente posticipata al 9 settembre 2024.
Massime di principio
- Per l'azione avverso il silenzio, il termine massimo per agire è un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, finché perdura l'inadempimento; resta salva la riproposizione dell'istanza amministrativa quando ne sussistano i presupposti.
- Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione feriale.
- La modifica legislativa del termine di conclusione di un procedimento si applica dalla data di efficacia espressamente stabilita dalla norma e non modifica il termine applicabile a un'istanza presentata prima di tale decorrenza.
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