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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18055/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il riesame della misura della custodia cautelare in carcere applicata per i reati di concorso in riciclaggio e favoreggiamento (artt. 110, 648-bis e 512-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la personalità incensurata, il contesto socio-familiare e l'idoneità degli arresti domiciliari; (2) carenza di motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico (braccialetto); (3) vizio di motivazione sul pericolo di fuga, contestando che la condizione di straniero e il ritorno della moglie in Cina possano costituire prova sufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che il Tribunale di Bologna avesse adeguatamente motivato la scelta della custodia in carcere, esplicitando perché le misure meno afflittive (anche con controllo elettronico) fossero inidonee. La motivazione si è basata su elementi concreti: modalità professionali e continuative dell'attività illecita (pick up di denaro anche dopo l'avvio delle intercettazioni), capacità organizzativa e uso di canali telematici da casa, molteplicità di rapporti criminosi e somme occultate insieme alla coindagata. Quanto al pericolo di fuga, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha considerato l'esistenza di appoggi e conoscenze all'estero (coindagata/ coniuge non reperita in Cina) tali da concretizzare un'attualità del rischio di sottrazione. La sentenza ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice che applica o conferma la custodia cautelare di motivare specificamente l'inadeguatezza delle misure alternative, anche se applicate congiuntamente; valutazione prognostica fondata su elementi specifici relativi al fatto e alla personalità dell'indagato.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Gli strumenti elettronici di controllo a distanza (es. braccialetto) rientrano tra le misure che il giudice deve considerare; il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari implica anche una valutazione sull'impiego di tali strumenti.

  • art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Il pericolo di fuga richiede un giudizio prognostico di attualità e concretezza; non è escluso che fattori come rapporti o appoggi all'estero, uniti ad altri elementi, possano integrare tale pericolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche)

    Ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina delle misure cautelari (in particolare criteri di scelta e oneri motivazionali) richiamate dalla Corte per valutare l'adeguatezza delle misure alternative.

  • artt. 110, 648-bis, 512-bis cod. pen.

    Articolazione dei reati contestati (concorso, riciclaggio e favoreggiamento) che costituiscono il quadro fattuale alla base della misura cautelare; la gravità e le modalità delle condotte sono state valutate nel giudizio di adeguatezza della misura.

Massime di principio

  • Il giudice che applica o conferma la custodia cautelare deve motivare espressamente perché le misure meno afflittive sono inidonee; la mera enunciazione non è sufficiente, serve un riferimento a elementi concreti.
  • L'idoneità degli arresti domiciliari va valutata anche rispetto alla prognosi di rispetto delle prescrizioni da parte dell'indagato; la possibilità di impiegare il controllo elettronico deve essere specificamente considerata e motivatamente esclusa se ritenuta insufficiente.
  • La personalità dell'indagato, la professionalità e la continuità dell'attività illecita, la capacità organizzativa (es. gestione via canali telematici da casa) e la molteplicità di rapporti criminosi sono elementi che possono giustificare la custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione.
  • La condizione di straniero non costituisce di per sé prova sufficiente del pericolo di fuga; tuttavia, la presenza di appoggi o collegamenti all'estero, l'assenza o l'inaccessibilità di persone vicine reperibili nel Paese estero possono, in combinazione con altri elementi, comprovare un pericolo di fuga attuale e concreto.
  • In sede di impugnazione il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: una motivazione congrua, con riferimento a fatti e elementi specifici, si sottrae al rigetto per vizio logico-formale.

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