Sentenza del 19/03/2019 n. 1639 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Frodi carosello - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Presunzioni semplici - Necessità del requisito di gravità, precisione e concordanza - Sufficienza - Prova contraria - Esibizione dei mezzi di pagamento - Insufficienza - Documentazione analitica - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato la detrazione dell'IVA ritenendo che il contribuente fosse coinvolto in una frode carosello, caratterizzata dall'interposizione di società cartiere o società filtro, dal mancato versamento dell'IVA incassata e da operazioni intracomunitarie o esenti seguite da rivendite. Per fondare la contestazione, l'Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi della frode, la natura fittizia o non operativa delle società coinvolte, il carattere preordinato del mancato versamento dell'imposta e la connivenza o consapevolezza del cessionario. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La decisione
La sentenza afferma che, una volta fornita dall'Amministrazione una prova presuntiva qualificata, spetta al contribuente dimostrare la propria estraneità alla frode e la legittimità delle detrazioni. La mera esibizione dei mezzi di pagamento non è sufficiente, poiché costituisce soltanto un elemento indiziario; il contribuente deve produrre una documentazione analitica e concreta delle operazioni, idonea a dimostrarne la reale esecuzione e la propria buona fede. L'esito sostanziale è quindi favorevole all'Amministrazione quando la prova presuntiva della frode sia adeguatamente articolata e il contribuente non fornisca una prova contraria completa.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Consente la rettifica dell'IVA sulla base di elementi presuntivi, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti. In materia di frodi carosello, tali presunzioni devono evidenziare circostanze oggettive che avrebbero dovuto mettere in allarme un imprenditore onesto e mediamente esperto.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze n. 17818/2016 e n. 3830/2010
Conferma che l'Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi della frode e la consapevolezza o connivenza del cessionario, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria analitica. Il pagamento delle fatture, da solo, non dimostra né la buona fede né la legittimità della detrazione.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di frode carosello, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare genericamente che una società è una cartiera: deve indicare elementi concreti sulla sua natura fittizia, sull'assenza di una struttura operativa e sul meccanismo fraudolento.
- Le presunzioni semplici sono sufficienti per fondare la pretesa tributaria se risultano gravi, precise e concordanti e se evidenziano anomalie tali da rendere riconoscibile la frode a un operatore economico diligente.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito una prova presuntiva qualificata, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare non solo l'effettivo pagamento, ma anche la realtà delle operazioni, la regolarità dei rapporti commerciali e l'assenza di consapevolezza della frode.
- La sola esibizione di fatture e bonifici non è normalmente sufficiente: è necessaria una documentazione analitica relativa a contratti, ordini, consegne, trasporto, prezzi, interlocutori commerciali, controlli sulla controparte e concreta esecuzione delle operazioni.
- La buona fede del contribuente deve essere valutata in concreto, considerando se le anomalie dell'operazione avrebbero dovuto insospettire un imprenditore mediamente diligente.
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