Cassazione Civile, Ordinanza n. 32746/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volta a ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 257/1992. La Corte d'appello aveva riconosciuto il beneficio valorizzando le mansioni svolte, la presenza di amianto nel settore aeronautico e alcune relazioni tecniche e consulenze richiamate in giudizi analoghi, ritenendo integrata un'esposizione qualificata dalla data di assunzione (11/8/1993) fino alla cessazione del rischio indicata al 31/12/1996, con applicazione del coefficiente 1,5. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 13, comma 8, L. 257/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, secondo gli stessi dati accolti nella sentenza impugnata, l'esposizione sarebbe durata meno di dieci anni e dunque non sarebbe maturato il requisito legale per la maggiorazione contributiva; l'Istituto sostiene anche che tale requisito è rilevabile d'ufficio. Il controricorrente replica richiamando le proprie allegazioni e la documentazione e giurisprudenza prodotte nei gradi di merito, sostenendo che l'esposizione sarebbe proseguita per un periodo più lungo e comunque in un contesto aziendale in cui l'amianto era presente anche oltre le date considerate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS: ritiene che dalla stessa sentenza d'appello emerga un periodo di esposizione qualificata all'amianto di soli tre anni e quattro mesi, dal 11/8/1993 al 31/12/1996, inferiore al requisito ultradecennale richiesto dall'art. 13, comma 8, L. 257/1992. Esclude che i richiami del controricorrente ad altre pronunce o a diverse risultanze peritali siano idonei a sovvertire l'accertamento compiuto nel caso concreto. Richiama inoltre il principio secondo cui la sussistenza del requisito contributivo deve essere provata dall'assicurato e può essere verificata anche d'ufficio, senza essere soggetta alle preclusioni tipiche del rito del lavoro. La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte rigetta l'originaria domanda del lavoratore. Il controricorrente è condannato alle spese di tutti i gradi, mentre è escluso il raddoppio del contributo unificato per l'INPS.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. 257/1992
la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto presuppone un'esposizione qualificata che, nel caso di specie, deve avere durata ultradecennale; se dagli atti emerge un periodo inferiore a dieci anni, il beneficio non spetta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è deducibile in cassazione quando il giudice di merito riconosca il beneficio in assenza dei presupposti normativi richiesti.
art. 47 D.L. 269/2006
richiamato solo per escludere che nel caso concreto fosse stata dedotta o eccepita una relativa decadenza.
art. 47 D.P.R. 639/1970
richiamato per affermare che la relativa decadenza non era applicabile poiché la domanda era stata presentata all'INPS.
artt. 416-437 c.p.c.
la carenza del requisito contributivo non è soggetta alle preclusioni del rito lavoro e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato con riferimento al controricorso e alla decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto richiede che l'esposizione qualificata abbia durata ultradecennale; se la stessa sentenza di merito accerta un periodo inferiore a dieci anni, il beneficio deve essere negato.
- La prova dei presupposti per la maggiorazione contributiva grava sull'assicurato; il giudice può e deve verificare d'ufficio l'esistenza del requisito, anche in assenza di specifica contestazione della controparte.
- Nel giudizio sulla rivalutazione contributiva per amianto, riferimenti a pronunce rese in favore di altri lavoratori o a consulenze relative ad altre posizioni non sono decisivi se non dimostrano, nel caso concreto, la prosecuzione dell'attività lavorativa in ambienti esposti per il tempo richiesto dalla legge.
- La cessazione del rischio e l'inizio delle bonifiche, se collocati in un arco temporale incompatibile con l'ultradecennalità dell'esposizione del singolo lavoratore, escludono il diritto alla maggiorazione contributiva.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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