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Sentenza

Sentenza n. 1911/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.56/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi.

Giustizia amministrativa202504738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse eseguito la sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Lodi, passata in giudicato e notificata, con la quale era stata riconosciuta in suo favore l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di euro 1.000,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente acquisita in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per un generico giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla Carta del docente, senza indicare il giudice amministrativo adito, le parti contendenti o gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. È stata inoltre esaminata la questione dell'eventuale necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della sanabilità della carenza della procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. e della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La generica procura separata dal ricorso non soddisfaceva tali requisiti. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine dell'atto non è stata ritenuta applicabile: la procura separata redatta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica, anche se trasmessa o depositata insieme al ricorso digitale, non si incorpora nel ricorso in modo tale da supplire alla sua genericità e non garantisce che il conferente abbia avuto contezza dello specifico atto oggetto del mandato. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la procura speciale debba preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, non potendo la sua validità dipendere dalla successiva notificazione o dal deposito telematico. La carenza non è stata ritenuta sanabile mediante rinnovazione della procura, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile: la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la scelta della soluzione meno prudente non integrava un errore obiettivamente scusabile. L'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio ha escluso, secondo il TAR, l'obbligo di concedere un termine ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata partecipazione implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia di inammissibilità.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto del ricorso, parti, autorità giudiziaria e controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio opera quando non vi sia stato contraddittorio; secondo il giudice, non è necessario quando il difensore non sia presente in udienza o camera di consiglio, poiché la mancata comparizione implica rinuncia a interloquire.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182 c.p.c. per escludere la rinnovabilità della procura mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della rappresentanza processuale non consente, secondo il giudice, di sanare retroattivamente la mancanza della procura speciale richiesta per l'ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte abbia scelto la soluzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare la generale obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di specificità della procura.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica equipara, ai fini considerati, il deposito telematico della copia informatica della procura separata alla procura apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi esaustivi sull'oggetto della controversia.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato azionato in ottemperanza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale fondamento del diritto di difesa e del contraddittorio, bilanciato dalla rinuncia implicita derivante dall'assenza del difensore in udienza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita e ogni altro elemento utile a identificare la controversia; una procura separata che conferisca genericamente il mandato per una determinata materia, senza riferimenti alla specifica controversia, è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura redatta su foglio separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non può supplire, mediante la sola congiunzione telematica dei documenti, alla carenza di specificità del mandato: l'equiparazione alla procura apposta in calce non esonera dall'indicazione degli elementi essenziali della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia conferita in occasione della notificazione o del successivo deposito dell'atto.
  • Quando la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza o radicale inidoneità non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi della disciplina sul difetto di rappresentanza processuale.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano orientamenti interpretativi già idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto la soluzione meno prudente, evitando l'adempimento più cautelativo.
  • La mancata presenza del difensore alla camera di consiglio esclude, secondo il principio affermato nella decisione, la necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio, poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire in udienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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