Sentenza n. 413/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Sassari n. 140/2025, depositata e resa pubblica il 07.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1168/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 31.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 140/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di 1.500 euro mediante la Carta elettronica del docente, oltre agli accessori eventualmente dovuti. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato seguito ad alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti dell'Amministrazione, la penalità di mora richiede l'assenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative. Nel caso concreto il TAR ha valorizzato la nomina del commissario, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, la mole eccezionale del contenzioso seriale e la natura non sostentativa, ma incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi, imponendo all'Amministrazione l'esecuzione del comando giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta anche nei confronti dell'Amministrazione, ma la sua applicazione è esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere le iniziative esecutive previste dall'ordinamento nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica del docente e, secondo la sentenza richiamata, le modalità attraverso cui deve essere eseguito il beneficio riconosciuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia entro un nuovo termine, individuando puntualmente l'attività dovuta.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è misura idonea ad assicurare l'effettività dell'ottemperanza: il commissario può essere individuato nell'ambito della stessa Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, e può utilizzare anche il pagamento in conto sospeso quando ricorra un'insufficienza dei fondi disponibili nei capitoli ordinari.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è astrattamente incompatibile con l'inadempimento di un'Amministrazione pubblica, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce delle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento e dell'esistenza di strumenti esecutivi alternativi, come la nomina del commissario ad acta.
- La complessità del procedimento amministrativo e organizzativo necessario per eseguire una sentenza, il coinvolgimento di più strutture e soggetti e la rilevante serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando il beneficio riconosciuto non abbia funzione di sostentamento, ma natura incentivante e facoltativa.
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