Sentenza del 14/10/2016 n. 20774 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale del Lazio, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la definizione automatica della controversia ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a). Secondo l'Amministrazione, tale definizione sarebbe stata possibile soltanto in caso di sua totale soccombenza nei primi due gradi di giudizio, mentre nel caso concreto la decisione di primo grado era stata solo parzialmente favorevole al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto applicabile retroattivamente il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-bis, che interpreta la disciplina precedente nel senso che la definizione automatica opera anche quando l'Amministrazione sia stata soccombente solo parzialmente in primo grado, purché risulti totalmente soccombente nel grado successivo. Poiché nel caso concreto la soccombenza parziale dell'Amministrazione in primo grado era stata confermata in appello, la controversia poteva essere dichiarata automaticamente definita. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non si è costituito.
Norme richiamate
D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito dalla L. n. 73 del 2010
Le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le modalità previste dalla disposizione.
La norma prevede la definizione automatica delle controversie tributarie ultradecennali pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, purché l'Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio e non si tratti di controversie aventi a oggetto rimborsi.
D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2012
La disposizione si interpreta nel senso che, in caso di soccombenza anche parziale dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, opera la definizione automatica.
La norma ha natura interpretativa e chiarisce retroattivamente che non è necessaria la totale soccombenza dell'Amministrazione in primo grado. È sufficiente una soccombenza parziale, confermata nei successivi gradi di giudizio.
Art. 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Diritto a che la causa sia esaminata entro un termine ragionevole.
La disciplina della definizione automatica è finalizzata a ridurre la durata eccessiva dei processi tributari, assicurando il rispetto del termine ragionevole del processo.
L. 4 agosto 1955, n. 848
Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Massime di principio
- Quando una norma successiva è qualificata come interpretativa, essa può applicarsi retroattivamente anche ai processi già pendenti, purché non siano ancora definiti.
- Per le controversie tributarie ultradecennali soggette alla definizione automatica, la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria in primo grado può essere anche soltanto parziale, se viene confermata nel grado successivo.
- La valutazione dei presupposti della definizione deve considerare l'esito complessivo dei primi due gradi di giudizio: una soccombenza parziale in primo grado seguita da soccombenza totale in appello può essere sufficiente.
- Un precedente giurisprudenziale contrario, formatosi prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, non deve essere seguito se la nuova disposizione ha chiarito retroattivamente il significato della disciplina.
- La definizione automatica riguarda le controversie che rispettano tutte le condizioni previste dalla legge, tra cui l'anzianità del ricorso, la pendenza davanti all'organo competente e l'assenza di una domanda di rimborso.
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