Sentenza n. 6907/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno ordinario
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, già titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per lavoro subordinato, aveva subito la revoca del titolo per ragioni di pericolosità sociale, in relazione a condanne per reati ostativi, nonché il diniego di un permesso di soggiorno ordinario richiesto ad altro titolo. In appello ha dedotto un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe applicato conseguenze sproporzionate rispetto agli errori commessi, senza considerare adeguatamente la durata della permanenza in Italia, l’inserimento sociale e lavorativo, i legami familiari e l’assenza di ulteriori condotte illecite. Ha inoltre sostenuto che la concessione di un titolo provvisorio avrebbe consentito il monitoraggio del reinserimento sociale. L’Amministrazione ha evidenziato la partecipazione dell’interessato a un’associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, con ruolo di rilievo e di promotore, nonché la scarsa integrazione familiare, sociale e lavorativa e i rapporti con il Paese d’origine.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha chiarito che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone almeno cinque anni di soggiorno regolare e ulteriori requisiti reddituali, alloggiativi e linguistici, sicché la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza deve ponderare sia gli indici di integrazione dello straniero sia gli elementi sintomatici di pericolosità sociale. Pur rilevando che l’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998 esclude il rilascio del titolo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la norma impone anche di considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, la Questura non si è limitata a valorizzare le condanne e la gravità della partecipazione al traffico di stupefacenti, ma ha svolto una valutazione complessiva della posizione dell’interessato, prendendo in esame anche gli aspetti familiari e lavorativi. Il Collegio ha ritenuto non contraddittoria la motivazione e legittimo il bilanciamento che ha attribuito prevalenza alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza rispetto agli interessi del cittadino straniero, considerati recessivi in ragione dell’elevato allarme sociale e della scarsa integrazione. Le medesime valutazioni sono state ritenute sufficienti anche per il diniego del permesso ordinario ad altro titolo. L’appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, commi 1, 2-bis e 4, d.lgs. 286/1998
“il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”; “ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”
La valutazione della pericolosità sociale ai fini del rilascio o del mantenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere effettuata mediante una ponderazione complessiva tra gli elementi di pericolosità e gli indici di integrazione dello straniero, inclusi durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa relativa ai reati ostativi e alla valutazione della pericolosità dello straniero.
art. 86 d.P.R. 309/1990
La sentenza di primo grado aveva valorizzato l’applicazione definitiva della misura di sicurezza dell’espulsione, quale ulteriore elemento a sostegno della prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica.
Massime di principio
- Ai fini della revoca o del diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva che bilanci gli elementi sintomatici della pericolosità sociale con la durata del soggiorno e con l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- La lunga permanenza sul territorio nazionale e l’esistenza di legami familiari o lavorativi non impediscono il diniego o la revoca del titolo quando emergano condotte criminose di particolare gravità e un concreto radicamento nel contesto criminale, purché tali elementi siano espressamente valutati nel provvedimento.
- La partecipazione con ruolo qualificato a un’associazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti può costituire elemento idoneo a fondare un giudizio di pericolosità sociale e a giustificare la prevalenza delle esigenze di ordine pubblico sugli interessi dello straniero al soggiorno.
- Il diniego di un permesso di soggiorno ordinario richiesto dopo la revoca del permesso UE può essere sorretto dalle medesime valutazioni di pericolosità sociale e di prevalenza delle esigenze di sicurezza, ove l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato il giudizio complessivo sulla posizione dell’interessato.
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