Risoluzione n. 419 del 3/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli uffici ACI devono limitarsi a trasmettere gli atti irregolari agli uffici competenti dell’Agenzia entro 30 giorni, mentre l’irrogazione delle sanzioni e l’eventuale definizione agevolata spettano esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Imposta di bollo e regolarizzazione degli atti di vendita di beni mobili registrati con contrassegno telematico tardivo
Imposta di bollo su autenticazioni di firma con contrassegno telematico tardivo
La risoluzione esamina il regime applicabile alle autenticazioni della sottoscrizione rese in calce agli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati, quando il contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo risulti apposto in data successiva rispetto a quella della sottoscrizione o autenticazione. Il documento chiarisce la ripartizione di competenze tra gli uffici dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in materia di irregolarità dell’imposta di bollo, regolarizzazione e sanzioni.
Quadro normativo richiamato
La materia è ricondotta al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in particolare agli articoli 19, 31 e 35, oltre che all’articolo 16 del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472. È richiamato anche l’articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha attribuito agli uffici comunali e ai titolari dello Sportello telematico dell’automobilista la possibilità di autenticare le sottoscrizioni degli atti relativi a beni mobili registrati.
Quesito posto dall’ACI
L’ACI chiede chiarimenti su due aspetti principali:
- se gli uffici provinciali ACI debbano limitarsi a segnalare agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate le irregolarità riscontrate in sede di esame delle formalità di trascrizione;
- se l’applicazione delle sanzioni e la definizione agevolata siano di competenza degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Posizione dell’istante
L’Automobile Club d’Italia ritiene che gli uffici provinciali debbano soltanto rilevare l’irregolarità e trasmettere la segnalazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, individuato nella residenza del venditore risultante dall’archivio PRA. Secondo l’istante, la definizione agevolata sarebbe invece applicabile nella successiva fase di notifica dell’atto di contestazione da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
La Direzione Centrale ritiene condivisibile la soluzione interpretativa proposta dall’ACI. In via preliminare richiama l’articolo 19 del DPR n. 642 del 1972, secondo cui i funzionari e pubblici ufficiali non possono rifiutarsi di ricevere atti o documenti non in regola con l’imposta di bollo; tali atti devono però essere inviati, a cura dell’ufficio che li ha ricevuti, al competente ufficio del registro per la regolarizzazione ai sensi dell’articolo 31 entro trenta giorni dal ricevimento o dal deposito.
Regolarizzazione degli atti non in regola
La risoluzione ribadisce che, per effetto della precedente risoluzione n. 358 del 10 dicembre 2007, le autenticazioni di firma in calce alle dichiarazioni di vendita con contrassegno acquistato successivamente alla data dell’autenticazione non sono conformi al DPR n. 642 del 1972. Le dichiarazioni di vendita, o copia delle stesse, devono quindi essere trasmesse entro 30 giorni dal ricevimento da parte del PRA all’Ufficio delle entrate competente per consentire la regolarizzazione.
L’articolo 31 del DPR n. 642 del 1972 stabilisce che:
- la regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici del registro;
- essa avviene mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa riscossa;
- nell’ipotesi dell’articolo 19, la regolarizzazione avviene sull’originale o sulla copia inviata all’ufficio del registro.
Competenza in materia di sanzioni
La Direzione precisa che l’ACI non partecipa al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative. L’articolo 16 del DLgs n. 472 del 1997 prevede infatti che la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie siano irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
Viene inoltre richiamato l’articolo 35 del DPR n. 642 del 1972, che individua gli organi competenti all’accertamento delle violazioni in materia di imposta di bollo.
Conclusioni operative
La risoluzione conclude che:
- gli uffici ACI devono trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento, gli atti non in regola con l’imposta di bollo agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
- l’irrogazione delle sanzioni;
- l’eventuale definizione agevolata sono di esclusiva competenza degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
Vigilanza
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.
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