Cassazione Penale, Sentenza n. 1094/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che ha applicato la pena concordata per il reato di bancarotta preferenziale (capo B). Il ricorrente lamenta la violazione di legge per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento (art. 444, terzo comma, richiamato negli atti) e la sentenza, poiché la domanda di applicazione della pena era stata espressamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), ma il Tribunale non si è pronunciato su tale condizione né ha motivato l'eventuale diniego. Il ricorrente ha chiesto altresì la correzione dell'errore materiale mediante integrazione del dispositivo ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati. Ha rilevato che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di sospensione condizionale, nonostante risulti dagli atti la presenza di precedenti ostativi che avrebbero potuto giustificare un diniego, e che tale omissione richiedeva motivazione. La Corte ha escluso la possibilità di correggere il vizio mediante semplice integrazione del dispositivo e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso. È stato ribadito il principio per cui, quando la domanda di patteggiamento è subordinata alla concessione della sospensione condizionale, il giudice è tenuto a pronunciarsi esplicitamente sulla concedibilità del beneficio: se concede la sospensione deve ratificare l'accordo; se la nega deve rigettare la richiesta di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. (patteggiamento), terzo comma
La richiesta di applicazione della pena deve essere correlata alla decisione del giudice; se il patteggiamento è subordinato a una condizione (es. sospensione condizionale), il giudice deve pronunciarsi su tale condizione e la sentenza deve rispecchiare la decisione.
art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena)
La sospensione condizionale è un beneficio che può essere escluso per precedenti ostativi; la valutazione della sua concedibilità deve emergere dalla motivazione del giudice, specialmente quando la concessione è posta come condizione dell'accordo tra le parti.
art. 130 c.p.p. (correzione di errore materiale)
L'istituto consente di correggere errori materiali, ma non può supplire a un'omessa statuizione che richiede una pronuncia sostanziale e motivata del giudice; la Corte ha escluso l'integrazione del dispositivo per sanare la mancata decisione sulla sospensione condizionale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, Sent. n. 23400 del 27/01/2022; Sez. 3, n. 3741/2021; Sez. 1, n. 37243/2019 (citazioni indicate nella sentenza)
Costante orientamento secondo cui il giudice che valuta un patteggiamento subordinato a concessione di beneficio deve pronunciarsi esplicitamente sulla concedibilità del beneficio; l'omessa pronuncia determina vizio che può portare all'annullamento della sentenza.
Massime di principio
- Se una richiesta di patteggiamento è subordinata alla sospensione condizionale della pena, il giudice è obbligato a pronunciarsi espressamente sulla concedibilità del beneficio; in caso di concessione deve ratificare l'accordo, altrimenti deve rigettare il patteggiamento.
- La presenza di precedenti ostativi va valutata e motivata: se il giudice ne trae motivo per negare la sospensione, deve esplicitare tale ragionamento nella sentenza.
- L'omessa pronuncia su un elemento essenziale del patteggiamento (es. condizione della sospensione) costituisce vizio e può determinare l'annullamento della sentenza; non sempre è sanabile con una semplice integrazione del dispositivo.
- La correzione di errori materiali ex art. 130 c.p.p. non può essere usata per supplire all'assenza di una pronuncia sostanziale e motivata sul merito del beneficio richiesto.
- Per evitare il vizio, difensori e parti dovrebbero formulare chiaramente le condizioni del patteggiamento e sollecitare in udienza la pronuncia espressa del giudice sulla concedibilità dei benefici collegati; il giudice, dal canto suo, deve documentare la valutazione degli eventuali ostativi.
- In caso di omissione il rimedio può essere l'annullamento con rinvio o senza rinvio a seconda della gravità del vizio e delle operazioni utili da compiere; la Cassazione può annullare e rinviare gli atti al giudice competente per il prosieguo.
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