Sentenza n. 1722/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso all'archivio dei rapporti finanziari intestati all'altro coniuge
Esito
Favorevole al ricorrente (coniuge richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., ricorso contro il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di accesso avente inizialmente a oggetto i dati reddituali, patrimoniali, fiscali, finanziari e contrattuali dell'altro coniuge, in vista dell'instaurazione di un giudizio di separazione personale. L'Agenzia aveva parzialmente accolto l'istanza quanto alla documentazione reddituale e contrattuale, ma aveva negato l'accesso ai dati finanziari, dapprima rilevando l'assenza di procura e la mancata prova di iniziative giudiziali o stragiudiziali e, dopo l'integrazione documentale consentita dalla stessa amministrazione, sostenendo che l'interesse attuale fosse venuto meno poiché i medesimi documenti sarebbero stati depositati nel giudizio civile di separazione. Il ricorrente ha contestato sia l'effettivo deposito dei documenti richiesti sia l'idoneità della documentazione eventualmente prodotta nel giudizio civile a soddisfare integralmente la propria istanza di accesso. La controinteressata ha eccepito l'improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta sentenza di separazione personale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, rilevando che la sentenza di separazione non era coperta da giudicato e che, comunque, i provvedimenti in materia di persone e famiglia sono modificabili quanto alla tutela dei minori e ai contributi economici. Permaneva quindi l'interesse del ricorrente a conoscere i dati finanziari per curare e difendere i propri interessi giuridici. Il giudice ha inoltre osservato che l'amministrazione e la controinteressata non avevano provato che i documenti prodotti nel giudizio civile fossero idonei a soddisfare l'istanza di accesso. L'impugnazione del diniego finale è stata ritenuta ammissibile, anche se l'accesso ai dati finanziari era già stato negato con un precedente atto, poiché la stessa amministrazione aveva consentito al ricorrente di integrare l'istanza. Nel merito, il TAR ha affermato che l'accesso difensivo ex artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 è autonomo rispetto ai poteri processuali di esibizione e acquisizione probatoria del giudice civile. Gli strumenti di accesso amministrativo e di acquisizione della prova nel processo civile sono complementari, non reciprocamente escludenti, e possono essere utilizzati cumulativamente. La previsione processuale che impone di allegare determinati dati economici e finanziari nei procedimenti di separazione non limita l'accesso documentale ai soli dati previsti da tale disciplina e non consente di presumere che l'interesse ostensivo sia stato integralmente soddisfatto nel processo civile. Accertato l'evidente nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la cura e difesa degli interessi del ricorrente, il TAR ha accolto il ricorso e ordinato all'Agenzia delle Entrate di consentire, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari della controinteressata e l'estrazione di copia. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese tra il ricorrente e la controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale, compreso l'accesso difensivo, che è autonomo rispetto ai poteri istruttori esercitabili nel processo civile.
art. 473-bis.29 c.p.c.
È richiamato per evidenziare la modificabilità dei provvedimenti in materia di persone e famiglia quanto alla tutela dei minori e ai contributi economici; tale modificabilità mantiene attuale l'interesse alla conoscenza dei dati finanziari.
art. 473-bis.12 c.p.c.
L'obbligo, nel procedimento di separazione, di allegare dati reddituali, economici e finanziari non limita l'accesso difensivo amministrativo ai soli dati previsti dalla norma e non fa presumere l'integrale soddisfacimento dell'interesse ostensivo.
art. 473-bis.48 c.p.c.
È richiamato quale norma che estende ai procedimenti di separazione la disciplina documentale prevista dall'art. 473-bis.12 c.p.c.
artt. 210, 211 e 213 c.p.c.
I poteri processuali di esibizione e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile sono strumenti complementari e non alternativi rispetto all'accesso documentale ex l. 241/1990.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'accesso documentale difensivo disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 è autonomo rispetto ai poteri istruttori del giudice civile, inclusi l'esibizione di documenti e la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione; i due strumenti sono complementari, non reciprocamente escludenti, e possono essere attivati cumulativamente.
- La circostanza che, in un giudizio di separazione, la parte debba depositare determinati dati reddituali, economici e finanziari non limita l'accesso amministrativo difensivo ai soli dati richiesti dalla disciplina processuale e non consente all'amministrazione di presumere che l'interesse ostensivo sia stato integralmente soddisfatto nel processo civile.
- Il sopravvenuto deposito di documenti in un giudizio civile non determina il venir meno dell'interesse all'accesso se non è provata l'effettiva identità e completezza della documentazione rispetto a quella richiesta all'amministrazione.
- L'interesse all'accesso difensivo può permanere anche dopo la pronuncia di separazione personale, quando la decisione non è coperta da giudicato o quando l'ordinamento consente la modifica dei provvedimenti relativi alla tutela dei minori e ai contributi economici.
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