Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1295 - Corte di Giustizia CEE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005. Gli avvisi traevano origine da controlli bancari e da movimenti in accredito, ritenuti non giustificati, utilizzati dall'Amministrazione per determinare un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF. Nel merito, la contribuente contestava la qualificazione delle somme come reddito non dichiarato e sosteneva che l'ufficio non avesse fornito adeguata documentazione. Tuttavia, la Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente un profilo processuale: nel ricorso era indicato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non era stata depositata la relativa relata di notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i motivi di merito relativi agli accertamenti bancari e alla determinazione del maggior reddito. Poiché la ricorrente aveva affermato che la sentenza era stata notificata, avrebbe dovuto depositare, entro il termine previsto per il deposito del ricorso, una copia autentica della sentenza accompagnata dalla relazione di notificazione. La mancata produzione di tale documento ha comportato l'improcedibilità del ricorso. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 9.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 1, codice di procedura civile

    Il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione.

    Il ricorrente deve depositare il ricorso entro il termine processuale previsto; il mancato rispetto degli oneri di deposito può comportare l'improcedibilità.

  • Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile

    Insieme con il ricorso devono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: ... copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

    Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica della decisione corredata dalla relata di notificazione. La mancata produzione determina, in linea generale, l'improcedibilità del ricorso.

  • Art. 327 codice di procedura civile

    In assenza di allegazione o prova della notificazione della sentenza, il termine per impugnare è normalmente quello lungo previsto dalla norma. Se però emerge che la sentenza è stata notificata, devono essere verificati gli oneri connessi alla notificazione e al termine breve.

  • Art. 372 codice di procedura civile

    La produzione successiva della relata di notificazione può evitare l'improcedibilità solo se effettuata secondo le modalità consentite e comunque entro il termine previsto per il deposito del ricorso, secondo i principi richiamati dalla Corte.

  • Cass., Sezioni Unite, 16 aprile 2009, n. 9005

    La mancata produzione della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta l'improcedibilità quando il ricorrente abbia dichiarato, anche implicitamente, che la sentenza è stata notificata. Non sono normalmente sufficienti la non contestazione della controparte, la presenza della relata nel fascicolo d'ufficio o il deposito della copia da parte del controricorrente.

  • Cass., Sezioni Unite, 2 maggio 2017, n. 10648

    La sanzione dell'improcedibilità può essere esclusa quando la relata di notificazione, pur non depositata dal ricorrente insieme al ricorso, risulti comunque nella disponibilità del giudice entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha precisato che tale temperamento non era applicabile al caso esaminato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione gli adempimenti documentali sono essenziali: anche un ricorso potenzialmente fondato nel merito può essere dichiarato improcedibile per la mancata produzione di un documento richiesto dalla legge.
  • Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione.
  • La Corte di cassazione esamina normalmente prima le cause di improcedibilità e solo successivamente, se il ricorso supera tali verifiche, i motivi di inammissibilità o di merito.
  • La disponibilità della relata nel fascicolo del giudice può, secondo l'orientamento più recente richiamato, evitare l'improcedibilità, ma è prudente non fare affidamento su tale eventualità e depositare direttamente la documentazione richiesta.
  • Negli accertamenti bancari, contestazioni generiche o meramente narrative non sono normalmente sufficienti: il contribuente deve fornire giustificazioni specifiche e supportate da documenti per spiegare i singoli movimenti contestati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.