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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11252/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che aveva applicato la pena di 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il ricorrente denunciava violazione di legge per l'applicazione automatica della pena accessoria dell'interdizione perpetua prevista dall'art. 317-bis c.p. nella versione vigente al tempo dei fatti (2017-2018), lamentando l'assenza di criteri di proporzionalità e di individualizzazione sia sull'an che sul quantum della sanzione, e prospettava, in subordine, l'eventuale sollevazione di questione di costituzionalità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 317-bis c.p. nella versione anteriore alla legge n. 3/2019, ma ha richiamato la possibilità di lettura combinata con l'art. 445 c.p.p. (in particolare il comma 1-ter introdotto dalla legge n. 3/2019) che attribuisce al giudice un potere discrezionale sull'applicazione delle pene accessorie nei casi di patteggiamento per delitti contro la pubblica amministrazione. La Corte ha osservato che la questione di incostituzionalità è stata già trattata e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale e che il ricorrente non ha specificamente affrontato la questione dell'estensione della norma al "patteggiamento allargato" né ha svolto argomentazione nuova rispetto ai precedenti arresti della Cassazione, rendendo il motivo generico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 317-bis c.p.

    Nella versione anteriore alla legge n. 3/2019 prevedeva l'applicazione automatica dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per determinate condanne (salvo casi di pena inferiore a tre anni); la Corte ha applicato la norma ratione temporis ma ha considerato la sua incidenza attenuata dalla lettura con l'art. 445 c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina il patteggiamento; qui utilizzata quale titolo della decisione che ha applicato la pena concordata.

  • art. 445, comma 1 c.p.p.

    patteggiamento c.d. "ordinario"

    Stabilisce che nel patteggiamento ordinario (pena non superiore a due anni) non si applicano le pene accessorie; è richiamata per distinguere fattispecie e limiti del regime sanzionatorio.

  • art. 445, comma 1-ter c.p.p. (introdotto dalla legge n. 3/2019)

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale di applicare le pene accessorie nei casi di patteggiamento per taluni delitti contro la pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione mitiga l'automatismo dell'art. 317-bis e può estendersi al cosiddetto "patteggiamento allargato".

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Ha modificato la disciplina del patteggiamento (introdotto il comma 1-ter dell'art. 445 c.p.p.) permettendo al giudice una discrezionalità sull'applicazione delle pene accessorie nei delitti contro la PA.

  • Sentenza Corte costituzionale 10/11/2021

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata rispetto all'art. 317-bis ritenendo percorribile la lettura combinata con l'art. 445 c.p.p., confermando l'orientamento secondo cui l'automatismo può essere mitigato dall'intervento interpretativo sul patteggiamento.

  • Cass. pen., Sez. 6, n. 6614/2020 (dep. 2021) e Sez. 6, n. 37796/2020

    Precedenti della Suprema Corte che hanno ritenuto non fondata la questione di costituzionalità nell'ipotesi di "patteggiamento allargato" e hanno suggerito la lettura combinata delle norme per evitare automatismi.

Massime di principio

  • Quando si contesti l'automaticità di una pena accessoria prevista da una norma anteriore a modifiche legislative, è necessario valutare la disciplina ratione temporis e la giurisprudenza successiva che ha interpretato la norma in combinazione con disposizioni successive (es. art. 445 c.p.p.).
  • Il ricorso per cassazione che solleva profili di incostituzionalità deve esporre argomentazioni specifiche e confrontarsi con la giurisprudenza preesistente: motivi generici o non sviluppati possono essere dichiarati inammissibili.
  • Dopo la legge n. 3/2019 il giudice dispone di un potere discrezionale (non obbligatorio) nell'applicazione delle pene accessorie per taluni patteggiamenti: pertanto l'automatismo sanzionatorio può essere attenuato per evitare violazioni di principio di proporzionalità e individualizzazione.
  • In caso di patteggiamento "ordinario" (pena non superiore a due anni) le pene accessorie non si applicano; per patteggiamenti con pena superiore va valutato il regime applicabile e l'eventuale potere discrezionale del giudice.
  • Chi impugna una sentenza che ha applicato pene accessorie deve, se intende sostenere l'illegittimità costituzionale, riferirsi espressamente ai precedenti decisionali rilevanti e spiegare perché la fattispecie concreta non rientra nelle letture interpretative già ritenute conformanti.

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