Sentenza n. 4117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione seconda) n. 234/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di barbecue, pavimentazione in asfalto, muretto, piazzale e sistemazioni del terreno realizzati in difformità dai titoli edilizi e senza autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente alle opere interessate da SCIA in sanatoria e aveva respinto il ricorso per le restanti opere. Hanno dedotto, anzitutto, l’erronea qualificazione degli interventi come opere realizzate in totale difformità, sostenendo che fossero comprese nei progetti assentiti e che potessero essere ultimate dopo l’ultimazione del fabbricato principale, in quanto opere pertinenziali. Hanno inoltre sostenuto che gli interventi rientrassero nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, richiamando il Documento di Piano del PGT e il regolamento edilizio comunale. Infine, hanno censurato il difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le opere erano state realizzate in area paesaggisticamente vincolata, senza autorizzazione paesaggistica e senza titolo edilizio, e che tale profilo non era stato specificamente censurato. Ha inoltre ritenuto non provato che i titoli edilizi rilasciati autorizzassero barbecue, pavimentazione, piazzale e modifiche del terreno esterno: il permesso di costruire e le successive SCIA riguardavano il fabbricato, modifiche interne o lievi sistemazioni, senza contemplare nuovi manufatti nell’area pertinenziale. La certificazione di agibilità depositata nel 2018 riguardava l’intero immobile e attestava l’ultimazione dei lavori, mentre le opere risultavano ancora in corso al sopralluogo del 2020. È stata quindi ritenuta corretta la qualificazione degli interventi come eseguiti in totale difformità, con applicazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31. Quanto al secondo motivo, le opere non sono state ritenute riconducibili ad alcuna fattispecie di edilizia libera. Il Documento di Piano consentiva giardini e barbecue di superficie massima di 4 mq, ma non la pavimentazione asfaltata, il piazzale in materiale riciclato e il barbecue realizzato con basamento cementizio; il regolamento edilizio, anche ove applicabile il limite del 20% del volume dell’edificio, assoggettava comunque gli interventi pertinenziali a SCIA, che non era stata presentata. Restava inoltre necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza, poiché l’atto descriveva analiticamente le opere abusive e indicava la loro difformità dai titoli edilizi e la violazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001. Le spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico degli appellanti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione demolitoria applicabile agli interventi edilizi abusivi, ritenuta conseguente alla qualificazione delle opere come realizzate in totale difformità dai titoli.
art. 33 d.P.R. 380/2001
È stato ritenuto applicabile agli interventi eseguiti in totale difformità dai titoli edilizi.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Le opere contestate non rientrano nelle fattispecie di edilizia libera previste dalla disposizione.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché l’ordinanza descriveva le opere e indicava le ragioni della loro abusività.
d.lgs. 42/2004
La realizzazione delle opere in area paesaggisticamente vincolata richiedeva la necessaria autorizzazione paesaggistica, che mancava.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Le opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata richiedono l’autorizzazione paesaggistica anche quando siano collegate o pertinenziali rispetto a un fabbricato già assistito da titolo edilizio; la sua mancanza concorre a fondare la legittimità della demolizione.
- La qualificazione di opere esterne come pertinenziali o come comprese nel progetto assentito deve essere provata dal privato mediante il contenuto dei titoli edilizi; non è sufficiente che esse siano funzionalmente collegate al fabbricato principale.
- Quando il titolo edilizio e le successive varianti riguardano il fabbricato e non contemplano nuovi manufatti o trasformazioni dell’area esterna, le opere successivamente realizzate non possono considerarsi autorizzate per effetto del titolo relativo all’edificio.
- Interventi di trasformazione dell’area esterna mediante pavimentazioni, piazzali, rilevati e manufatti non rientrano nell’edilizia libera se non sono riconducibili a una specifica fattispecie dell’art. 6 d.P.R. 380/2001; eventuali previsioni regolamentari che li sottraggano al permesso di costruire possono comunque assoggettarli a SCIA.
- L’ordinanza di demolizione, quale atto vincolato, è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive e indica la loro difformità dal titolo edilizio e la conseguente base normativa della sanzione, senza necessità di una più ampia ponderazione dell’interesse pubblico.
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