Sentenza n. 12751/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno n. K10/683743 del 16 febbraio 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 3 marzo 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per valutazione negativa di pregresse condotte penalmente rilevanti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una notizia di reato relativa a ipotesi di associazione per delinquere, truffa, corruzione, sostituzione di persona, falsità materiale e ideologica, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo in particolare di essere stato assolto per prescrizione quanto ai fatti di falso ideologico e corruzione connessi al conseguimento fraudolento della patente di guida e contestando che gli fosse stata attribuita un’imputazione per spaccio di stupefacenti. Ha inoltre prospettato l’assenza di pericolosità sociale e l’irrilevanza degli esiti del procedimento penale ai fini della cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale secondo cui i fatti di falso ideologico e corruzione finalizzati al conseguimento fraudolento della patente costituiscono un indice sintomatico di inaffidabilità, di scarso rispetto delle regole di civile convivenza e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. La guida con patente falsa o fraudolentemente conseguita è stata considerata potenzialmente lesiva della pubblica incolumità, poiché rivela l’intenzione di porsi alla guida senza l’accertata competenza attestata dal valido titolo abilitativo. Il giudice ha affermato che, nell’ambito della concessione della cittadinanza, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può valutare i fatti storici anche autonomamente rispetto all’accertamento della responsabilità penale, a prescindere dall’esito del procedimento, dalla prescrizione, dalla depenalizzazione o dalla tenuità della sanzione. La notizia di reato del 2019 non è stata ritenuta risalente e ricadeva nel periodo di osservazione rilevante per il requisito dell’irreprensibilità della condotta. L’eventuale errore dell’Amministrazione nell’includere anche il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti non incideva sulla legittimità del diniego, poiché il provvedimento era plurimotivato e la ragione relativa al conseguimento fraudolento della patente era autonomamente sufficiente a sorreggerlo. Il ricorrente non aveva inoltre dimostrato meriti speciali: lo stabile inserimento economico e sociale costituiva un ordinario presupposto del soggiorno e non compensava gli elementi negativi emersi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’integrazione dell’istante e dell’irreprensibilità della condotta.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, ritenute dall’Amministrazione non idonee a giustificare un esito favorevole.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve verificare, anche in prospettiva prognostica, la piena affidabilità del richiedente, la sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e l’assenza di dubbi significativi sul rispetto delle regole di civile convivenza.
- Ai fini del diniego della cittadinanza, condotte penalmente rilevanti possono essere valutate come fatti storici indicativi dell’inaffidabilità del richiedente anche indipendentemente dall’accertamento definitivo della responsabilità penale e dall’esito del procedimento penale, inclusi prescrizione, depenalizzazione, assoluzione per ragioni diverse dall’innocenza o tenuità della pena.
- Il conseguimento fraudolento di una patente di guida può legittimamente essere considerato, ai fini della cittadinanza, indice di scarso rispetto delle leggi e di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, poiché attesta l’intenzione di guidare senza il valido accertamento della perizia e della competenza necessarie.
- Un diniego di cittadinanza fondato su una pluralità di ragioni autonome resta legittimo se almeno una di esse è adeguatamente motivata e idonea, da sola, a sorreggere la decisione; l’eventuale illegittimità o erroneità di un’altra motivazione non determina l’annullamento dell’atto plurimotivato.
- La valutazione amministrativa della condotta dell’aspirante cittadino è autonoma rispetto a quella penale: il medesimo fatto può assumere diversa rilevanza nei distinti ordinamenti e perseguire finalità diverse, senza che l’esito del giudizio penale vincoli automaticamente il procedimento amministrativo di cittadinanza.
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