Sentenza n. 684/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi 2.500 euro a una ricorrente e 1.500 euro all’altra
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiarie del bonus docente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Mantova, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro per gli anni scolastici indicati nel titolo e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione gli importi mediante la Carta elettronica del docente. Hanno chiesto anche gli interessi legali, la rivalutazione, la penalità di mora per l’ulteriore ritardo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese sostanziali e ha depositato una nota relativa all’avvenuta corresponsione delle spese legali, senza documentare l’esecuzione dell’obbligo principale. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali e la notificazione della sentenza in copia conforme, rilevando che il ricorso era stato notificato dopo tale termine.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza perché la sentenza del Tribunale di Mantova era passata in giudicato e il Ministero non aveva fornito chiarimenti o prova dell’attivazione della Carta elettronica del docente per gli importi riconosciuti. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro strumento equipollente. Ha riconosciuto gli interessi legali soltanto dal momento della formazione del giudicato fino al saldo, poiché il titolo ottemperando non aveva riconosciuto interessi per il periodo precedente. Non ha riconosciuto la rivalutazione o ulteriori somme nei termini non risultanti specificamente accolti dal titolo. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola sproporzionata e iniqua in rapporto al credito, considerando la complessità della gestione del contenzioso seriale e la natura del beneficio, qualificato come incentivo alla crescita professionale e non come fonte di sostentamento. Ha nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che agisca quale organo ausiliario del giudice e che provveda entro 90 giorni dalla richiesta delle ricorrenti, adottando tutti gli atti necessari, inclusa l’attivazione della Carta anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell’amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità non è stata applicata perché ritenuta sproporzionata e iniqua nel caso concreto.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È stato applicato nel senso che gli interessi sulle somme oggetto di ottemperanza spettano dal passaggio in giudicato fino al saldo quando il titolo non li abbia riconosciuti per il periodo anteriore.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 14 D.Lgs. n. 149/2022
Rileva per la modifica del regime della formula esecutiva richiamata dal giudice.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
- Dopo la riforma dell’esecuzione civile, la notificazione della sentenza in copia conforme all’originale è idonea a far decorrere il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni, senza necessità dell’apposizione della formula esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non dimostri l’avvenuta esecuzione del giudicato e non fornisca chiarimenti sull’inadempimento non può sottrarsi all’ordine giudiziale di adottare gli atti necessari per dare integrale attuazione al titolo.
- Quando il titolo ottemperando non abbia riconosciuto interessi per il periodo anteriore alla formazione del giudicato, gli interessi sulle somme dovute possono essere riconosciuti soltanto dal giudicato fino al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti sproporzionata o iniqua rispetto all’entità e alla funzione del credito e alle difficoltà oggettive dell’amministrazione nell’esecuzione.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice, non quale organo amministrativo ordinario, e può adottare tutti gli atti necessari all’attuazione del giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’amministrazione inadempiente.
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