Cassazione Penale, Sentenza n. 26191/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso, proposto dall'avvocato Michele Sodrio in nome e per conto di Paolo Giannetta, censura la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del reato di associazione a delinquere (capo 1). In particolare si contesta che la partecipazione all'associazione sia stata valutata sulla base di generiche considerazioni relative a un "meccanismo" o "modus agendi" finalizzato all'indebita compensazione fiscale e su una ripetizione di comportamenti/know-how, senza che il Tribunale abbia adeguatamente dimostrato la presenza dell'elemento oggettivo essenziale dell'associazione: la stabile struttura organizzativa (uomini e mezzi) e il vincolo associativo durevole.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza in materia di associazione a delinquere, avendo ridotto l'elemento dell'organizzazione a mero know-how e reiterazione del reato, rendendo evanescente la distinzione tra concorso di persone nel reato continuato e associazione per delinquere. Per tali motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il processo al Tribunale di Brescia per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte rileva che la motivazione del Tribunale del riesame ha reso evanescente l'elemento organizzativo richiesto dall'art. 416, annullando la distinzione normativa tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato.
Giurisprudenza di legittimità (orientamento citato)
La Corte richiama il costante orientamento che individua tre elementi fondamentali per l'associazione a delinquere: vincolo associativo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso e presenza di una struttura organizzativa, anche minima, di uomini e mezzi. Tale orientamento è stato applicato per valutare la carenza della motivazione del Tribunale del riesame.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere è necessario dimostrare non solo la ripetizione di reati simili, ma l'esistenza di una struttura organizzativa stabile (anche minima) composta da persone e mezzi funzionali alla realizzazione di un programma criminoso.
- La mera presenza di know-how specialistico o la reiterazione di condotte concordate non sono di per sé sufficienti a qualificare il fatto come associazione a delinquere se manca la prova di un vincolo associativo durevole e di un apparato organizzato.
- Occorre distinguere con precisione tra concorso di persone nel reato continuato (accordo occasionale limitato alla commissione di più reati) e associazione a delinquere (vincolo stabile e programma indeterminato); la motivazione giudiziale deve indicare indicatori concreti dell'autonomia e della stabilità dell'associazione.
- In sede di riesame cautelare la gravità indiziaria relativa all'associazione richiede argomentazione specifica sugli elementi organizzativi e sui ruoli dei partecipanti; valutazioni generiche o descrittive del "meccanismo" non bastano.
- Quando si valuta un presunto sodalizio finalizzato a delitti economico-tributari, il giudice deve accertare l'esistenza di un "apparato" organizzato (anche non materiale) ma concretamente efficace e stabile nel tempo, e non limitarsi a rilevare competenze professionali aggregate.
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