Sentenza n. 124/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza sentenza n. 1428/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6294/2023), pubblicata in data 28.05.2024, notificata il 04.06.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.565,58.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 1.565,58 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, imponendogli di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni dalla segnalazione della ricorrente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando la serialità delle inottemperanze ministeriali e il possibile pregiudizio erariale derivante dalla maturazione di interessi, penalità di mora e spese processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile utilizzata per l'ottemperanza può essere attestata conforme all'originale; dopo le modifiche normative richiamate dal giudice non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina applicabile alla formazione e utilizzazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha affermato l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione abbia omesso di adempiere spontaneamente agli obblighi pecuniari stabiliti dal titolo.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, termine applicabile anche all'azione di ottemperanza.
- La notificazione alla pubblica amministrazione di una sentenza civile conforme all'originale non richiede, per i titoli formati dopo l'entrata in vigore della disciplina richiamata, la spedizione in forma esecutiva.
- In presenza di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a sostituirla in caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni di commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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