Sentenza n. 453/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del divieto di ritorno in Comune di Firenze prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- emesso dal Questore di Firenze, notificato in data -OMISSIS-; -di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di ritorno nel Comune di Firenze per quattro anni, adottato dal Questore di Firenze
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio sostenendo, in primo luogo, l'insussistenza dei presupposti di pericolosità sociale previsti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo carenza istruttoria, travisamento, carenza dei presupposti e illogicità della motivazione. Ha evidenziato che molti precedenti risalivano alla minore età e ha negato di vivere di attività illecite. In secondo luogo ha lamentato la mancata considerazione delle proprie esigenze sanitarie, dovendo recarsi presso ospedali fiorentini. In terzo luogo ha contestato la rilevanza dei reati estinti a seguito della messa alla prova. In quarto luogo ha denunciato carenza di motivazione e sproporzione quanto alla durata massima di quattro anni del divieto. Infine ha dedotto la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e assenza di ragioni giustificative dell'omissione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sussistente la riconducibilità del ricorrente alla categoria di persone dedite alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica, valorizzando l'ampia serie di precedenti di polizia, due condanne per fatti commessi da maggiorenne, tra cui quella per il tentato furto posto a fondamento del provvedimento, e un'ulteriore condanna per favoreggiamento personale. Il Collegio ha inoltre considerato l'assenza di un'idonea capacità reddituale, non dimostrata in giudizio, e la frequentazione di soggetti pregiudicati. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare una valutazione oggettiva e attuale di pericolosità, anche in considerazione della natura preventiva della misura e del fatto che la messa alla prova non avrebbe prodotto effetti dissuasivi e risocializzanti. Le esigenze sanitarie non sono state ritenute incompatibili con il divieto, poiché il ricorrente può ottenere dalla Questura un'autorizzazione preventiva in deroga per accedere agli ospedali fiorentini. La durata quadriennale è stata ricondotta alla discrezionalità dell'amministrazione e non sono stati ravvisati elementi di irrazionalità o abnormità, a fronte degli elementi concreti indicati nel provvedimento. È stata ritenuta non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della funzione cautelare, dell'urgenza in re ipsa e della finalità di fronteggiare un pericolo attuale e grave per la pubblica sicurezza; il diritto di difesa è stato ritenuto adeguatamente bilanciato dalla possibilità di proporre ricorso gerarchico al Prefetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: ... c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
La categoria comprende soggetti la cui pericolosità per la sicurezza o la tranquillità pubblica risulti da elementi di fatto concreti, anche riferiti a precedenti di polizia e giudiziari.
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.
Il Questore può disporre il foglio di via e il divieto di ritorno quando sussistano pericolosità per la sicurezza pubblica, presenza del destinatario in un comune diverso da residenza o dimora abituale e adeguata motivazione; la durata rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di irrazionalità o abnormità.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio non è richiesta per l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, caratterizzato da funzione cautelare e urgenza in re ipsa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio può essere adottato quando la pericolosità per la sicurezza o la tranquillità pubblica risulti da elementi di fatto concreti, attuali e convergenti, quali precedenti di polizia e giudiziari, condanne per reati commessi da maggiorenne, assenza di adeguata capacità reddituale e frequentazioni con soggetti pregiudicati.
- La valutazione di pericolosità richiesta dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 ha natura preventiva e prognostica; il giudice amministrativo deve verificare la ragionevolezza, logicità e proporzionalità della prognosi senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
- La possibilità di ottenere dalla Questura un'autorizzazione preventiva al rientro per comprovate esigenze sanitarie può rendere compatibile il divieto di ritorno con la necessità di accedere a strutture ospedaliere situate nel comune interessato.
- La determinazione della durata del divieto di ritorno rientra nella discrezionalità del Questore e non richiede una motivazione ulteriore quando il provvedimento esponga concreti, significativi e concludenti elementi di pericolosità; la scelta è censurabile se irrazionale o abnorme.
- Per l'adozione del foglio di via obbligatorio non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la misura ha funzione cautelare ed è caratterizzata da urgenza in re ipsa; la tutela partecipativa è compensata dalla possibilità di proporre ricorso gerarchico al Prefetto, anche per ragioni di merito.
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