Sentenza del 07/10/2016 n. 20182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate, cui le controparti avevano aderito. È stata inoltre disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. La sentenza di primo grado, favorevole a L.M.L. s.r.l. e IPRS s.r.l., risultava quindi non ulteriormente contestata nell’ambito del giudizio definito dalla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro, con relative sanzioni, emesso in relazione alla cessione di un complesso aziendale da IPRS s.r.l. a L.M.L. s.r.l. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi delle società. La Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente riformato tale decisione, ma la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza perché l’atto di appello dell’Agenzia era stato notificato presso il domicilio del difensore anziché personalmente alla società, che non aveva eletto domicilio nel primo grado. In sede di rinvio, la CTR aveva quindi dichiarato nullo il giudizio di appello, ritenendo passata in giudicato la sentenza di primo grado favorevole alle contribuenti. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, successivamente rinunciato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle altre parti o comunque idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse, comporta l’estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese tra le parti, soprattutto quando vi è adesione della controparte.
- La notifica dell’atto di appello deve essere effettuata secondo le modalità previste per la parte costituita o non costituita: la notifica presso il difensore non è necessariamente valida se la parte non ha eletto domicilio presso di lui.
- Se un appello è dichiarato nullo per un vizio di notifica e non viene validamente rinnovato, la sentenza di primo grado può passare in giudicato.
- L’estinzione per rinuncia definisce il giudizio di cassazione senza una decisione sul merito dei motivi di ricorso; l’esito favorevole ai resistenti deriva dalla cessazione della controversia e dalla stabilizzazione della decisione di merito non validamente impugnata.
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