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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30839/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la responsabilità penale già affermata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, aveva escluso una circostanza aggravante e rideterminato la pena in diminuzione. I motivi di ricorso erano due: con il primo si deducevano vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che si trattasse di un episodio di contrabbando di modesta entità, avente ad oggetto 540 kg di tabacchi lavorati esteri; con il secondo si lamentavano vizi di motivazione in ordine alla confisca della somma sequestrata, assumendo l'assenza di prova del nesso tra quel denaro e il contrabbando contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente ripropositivi di censure già esaminate e disattese con motivazione adeguata e non corredati da specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze difensive non si confrontassero davvero con la motivazione della sentenza impugnata: quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto, la preventiva organizzazione del trasporto, l'esistenza di un sistema di comunicazione e i contatti con ambienti criminali; quanto alla confisca, aveva spiegato in modo puntuale la riconducibilità del denaro all'attività illecita. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 291-ter, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 43 del 1973

    La Corte d'appello aveva escluso questa aggravante rispetto al titolo di contrabbando, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 337 c.p.

    Uno dei reati per i quali l'imputato era stato condannato nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il criterio dell'assenza di colpa del ricorrente quale condizione per escludere la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una specifica critica alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo meramente assertivo: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni dell'asserita illogicità o incompletezza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da elementi quali la gravità del fatto, l'organizzazione preventiva della condotta e i collegamenti con ambienti criminali, specie quando manchino elementi positivi di giudizio.
  • La confisca di somme di denaro può essere legittimamente mantenuta quando il giudice di merito fornisca una motivazione congrua sulla riconducibilità del denaro all'attività illecita contestata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa del ricorrente nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeConfiscaImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConfiscaNullità processuale

Testo integrale

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