Cassazione Penale, Sentenza n. 15677/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con due motivi: (1) omissione di decisione sulla possibile applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), in quanto la decisione di primo grado aveva escluso tale causa principalmente per limiti edittali esistenti prima del d.lgs. n.150/2022; (2) diniego della sospensione condizionale della pena per la presunta esistenza di condanne pregresse ostative, mentre una delle condanne riguardava un reato depenalizzato e quindi non avrebbe dovuto automaticamente precludere il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: l'appellante in sede di gravame aveva contestato solo il profilo dei limiti edittali senza confrontarsi con la motivazione autonoma e decisiva del Tribunale (la gravità della condotta e le conseguenze patrimoniali), rendendo il motivo inammissibile per carenza di specificità. Invece il secondo motivo è stato accolto: la Corte territoriale aveva dato per scontata l'ostatività dei precedenti senza considerare che una delle condanne riguardava un reato depenalizzato; pertanto è stata disposta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame su quel punto. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. Inoltre la Cassazione ha accertato la presenza in atti di regolare querela del danneggiato (16/08/2021), respingendo la richiesta di improcedibilità per mancanza di querela.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per tenuità del fatto; la sua applicazione dipende sia dai limiti edittali sia dalla valutazione concreta della gravità della condotta e delle conseguenze. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse contestato in modo specifico la valutazione di gravità che aveva portato all'esclusione della causa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riesame in sede di legittimità: il ricorso per cassazione va sviluppato nei limiti stabiliti da questa norma; la Corte ha evidenziato carenza di specificità nei motivi di appello e di cassazione quando non si affronta la ragione decisiva della decisione impugnata.
d.lgs. n. 150 del 2022
Riferimento alla modifica dei limiti edittali correlati all'art. 131-bis c.p.; il ricorrente aveva fatto valere la diversa disciplina post-intervento normativo, ma la Corte ha sottolineato che ciò non esaurisce il confronto richiesto quando il giudice di merito ha motivato l'esclusione della causa anche su altri presupposti.
Massime di principio
- Se il giudice di merito esclude l'applicazione di una causa di non punibilità motivando non solo sui limiti edittali ma anche sulla gravità della condotta, il ricorrente in sede di appello e in cassazione deve confrontarsi espressamente con tale valutazione; l'altrimenti mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
- In caso di valutazione dell'ostatività di precedenti ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice non può dare per scontata l'ostatività quando una delle precedenti condanne riguarda un reato depenalizzato: occorre escludere il peso della condanna depenalizzata o, se necessario, svolgere una prognosi concreta sulla pericolosità futura dell'imputato.
- La presenza in atti di una querela regolare (anche se contestata dal P.G.) rende infondata l'eccezione di improcedibilità per mancanza di querela; è opportuno verificare sempre l'esistenza formale della querela agli atti prima di sollevare tale eccezione.
- L'annullamento limitato ad un solo profilo (es. concessione della sospensione condizionale) non incide sull'accertamento definitivo della responsabilità penale, che resta consolidato, e comporta solo il rinvio per nuovo esame sul punto specifico.
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