Cassazione Civile, Ordinanza n. 36181/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura, fondato sul mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del codice della strada. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione. In appello, proposto tardivamente dall’originaria società di riscossione poi succeduta da AdER, il Tribunale di Roma ha rilevato una presunta nullità della citazione introduttiva di primo grado per difetto di corrispondenza tra la data dell’udienza indicata nella copia notificata e quella risultante dall’originale depositato, ha dichiarato la nullità derivata della sentenza di primo grado e ha rimesso la causa al primo giudice. La ricorrente ha censurato la decisione sostenendo, da un lato, che la nullità della citazione non sussistesse e, comunque, non potesse fondare la rimessione al primo giudice; dall’altro, che l’appello tardivo del soggetto riscossore fosse inammissibile, perché il contumace può impugnare oltre i termini solo provando che la nullità gli abbia impedito di conoscere il processo, circostanza incompatibile con la rituale notificazione della citazione. AdER ha resistito chiedendo, in via preliminare, l’estinzione o la declaratoria di cessazione della materia del contendere per una cartella oggetto di annullamento automatico e, per l’altra, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, oltre al rigetto nel merito.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, anche a voler ritenere esistente una nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, il Tribunale non poteva rimettere la causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., perché tali ipotesi sono tassative e non estensibili in via analogica; inoltre, il giudice di appello avrebbe dovuto decidere nel merito, verificando anche la tardività dell’impugnazione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che il contumace erroneamente dichiarato tale può ottenere la rinnovazione degli atti nulli e la rimessione in termini solo se dimostra che la nullità gli ha impedito di conoscere il processo; prova che nel caso concreto non risultava, poiché la citazione era stata notificata. Di conseguenza, essendo tardivo l’appello e ormai maturato il giudicato sulla sentenza di primo grado, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che l’appello non poteva essere proposto. Ha inoltre condannato AdER al pagamento delle spese dei gradi di appello e cassazione nei confronti della ricorrente, compensando le spese tra quest’ultima e Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2018
Richiamato dalle parti per la definizione agevolata del carico affidato all’agente della riscossione; la Corte non vi dà rilievo decisivo perché assorbito dall’accoglimento dei motivi processuali.
art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018
Richiamato dalle parti per l’annullamento automatico di una delle cartelle; anche questo profilo resta assorbito.
art. 353 c.p.c.
Norma eccezionale e di stretta interpretazione: non consente la rimessione al primo giudice fuori dai casi tassativi previsti.
art. 354 c.p.c.
Norma eccezionale e di stretta interpretazione: non consente la rimessione al primo giudice fuori dai casi tassativi previsti.
art. 162 c.p.c.
La nullità dell’atto introduttivo comporta la rinnovazione degli atti nulli compiuti nel grado precedente, ma non determina automaticamente la rimessione al primo giudice.
art. 164 c.p.c.
La nullità per vizi della vocatio in ius va rilevata nei modi previsti dalla norma; il vizio non è automaticamente idoneo a giustificare la rimessione al primo giudice.
art. 294 c.p.c.
Il contumace erroneamente dichiarato tale può essere rimesso in termini per gli atti preclusi solo se dimostra che la nullità gli ha impedito di conoscere il processo.
art. 327, secondo comma, c.p.c.
Il contumace può impugnare tardivamente la sentenza solo provando la nullità della citazione o della notificazione e la mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale utilizzata per la trattazione in adunanza camerale.
art. 375, quinto comma, c.p.c.
Consente la trattazione camerale quando non ricorrano questioni di particolare rilevanza nomofilattica.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
Base della cassazione senza rinvio, perché l’appello non poteva essere proposto.
art. 159 c.p.c.
La nullità è stata qualificata come derivata rispetto al vizio dell’atto introduttivo.
Massime di principio
- La rimessione della causa al primo giudice è possibile solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; fuori da tali ipotesi il giudice di appello, rilevata la nullità processuale, deve trattenere la causa e decidere nel merito.
- La nullità della citazione per vizi della vocatio in ius non determina automaticamente la rimessione in termini del convenuto contumace: occorre la prova che quel vizio abbia impedito la conoscenza del processo.
- Il convenuto erroneamente dichiarato contumace, ove impugni tardivamente, può ottenere la tutela prevista dall’art. 327, secondo comma, c.p.c. solo dimostrando sia la nullità della citazione o della notificazione sia la mancata conoscenza del giudizio causata da tale nullità.
- La mera esistenza di un vizio nella vocatio in ius non basta a superare la tardività dell’appello se risulta che la parte convenuta ha comunque ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo.
- Quando l’appello è tardivo e il giudicato sulla sentenza di primo grado si è formato, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza di appello che abbia erroneamente riaperto il giudizio.
- Gli artt. 353 e 354 c.p.c. sono norme eccezionali e non sono suscettibili di applicazione analogica.
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