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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1378

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1378 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione del chelato di rame di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il chelato di rame di lisina e di acido glutammico come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali e consumatori alle condizioni d’uso proposte, ma ha evidenziato rischi per gli utilizzatori, imponendo misure di protezione adeguate. L’allegato stabilisce composizione, dosaggi massimi per alcune specie, obblighi di incorporazione, indicazioni di etichettatura e metodo di analisi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione del chelato di rame di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, immettono sul mercato o utilizzano il chelato di rame di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi. Riguarda tutte le specie animali, con dosaggi specifici per talune categorie indicate nell’allegato (bovini, ovini, caprini, suinetti, crostacei e altri animali). Si applica alle condizioni di incorporazione in premiscela, alle prescrizioni di etichettatura e alle misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1378: autorizzazione del chelato di rame di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi

Il regolamento, adottato dalla Commissione il 1º ottobre 2020, autorizza un additivo a base di rame destinato all’alimentazione animale, nell’ambito del regime autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA quanto a sicurezza per animali e consumatori, ma accompagna l’autorizzazione con cautele specifiche per la salute degli utilizzatori e con limiti d’impiego per varie specie.

Base giuridica e percorso autorizzativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce le condizioni e la procedura. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed è stata corredata della documentazione prescritta. La valutazione scientifica dell’EFSA, espressa il 15 maggio 2019, ha concluso che il chelato di rame di lisina e di acido glutammico, alle condizioni proposte, non incide negativamente sulla salute degli animali e sulla sicurezza dei consumatori, e che non comporta un rischio aggiuntivo per l’ambiente rispetto ad altri composti di rame.

Finalità dell’autorizzazione e categoria funzionale

L’additivo è autorizzato come sostanza appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi». La Commissione rileva che l’additivo costituisce una fonte efficace di rame per tutte le specie animali e che le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 risultano soddisfatte, purché siano adottate misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.

Sicurezza per gli utilizzatori e misure preventive

L’EFSA ha segnalato che l’additivo è irritante per gli occhi, sensibilizzante per la pelle e per le vie respiratorie, oltre a presentare un rischio da inalazione per gli utilizzatori. Per questo motivo, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione a inalazione, contatto cutaneo e oculare, anche in relazione alla possibile presenza di metalli pesanti, incluso il nichel. Qualora tali misure non siano sufficienti a ridurre il rischio a un livello accettabile, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati.

Condizioni di impiego e limiti di tenore di rame

L’allegato specifica la composizione dell’additivo, descritto come miscela 1:1 di chelato di rame di lisina e di chelato di rame di acido glutammico, in polvere, con tenore di rame tra 17% e 19%, di lisina tra 19% e 21%, di acido glutammico tra 19% e 21% e umidità massima del 3%. Sono inoltre fissati tenori massimi di rame nel mangime completo al 12% di umidità per diverse categorie animali:

  • bovini prima dell’inizio della ruminazione: 15 mg/kg;
  • altri bovini: 30 mg/kg;
  • ovini: 15 mg/kg;
  • caprini: 35 mg/kg;
  • suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento: 150 mg/kg;
  • suinetti dalla quinta all’ottava settimana dopo lo svezzamento: 100 mg/kg;
  • crostacei: 50 mg/kg;
  • altri animali: 25 mg/kg.

Modalità di incorporazione e commercializzazione

Il regolamento prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. È inoltre consentito l’immissione sul mercato e l’uso dell’additivo anche come preparato.

Etichettatura

Sono previste specifiche avvertenze obbligatorie in etichetta in funzione della specie destinataria e del tenore di rame:

  • per i mangimi destinati agli ovini, se il rame supera 10 mg/kg, va riportata la frase: «Il tenore di rame in questo mangime può causare avvelenamento in alcune razze ovine.»;
  • per i mangimi destinati ai bovini dopo l’inizio della ruminazione, se il rame è inferiore a 20 mg/kg, va riportata la frase: «Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo.».

Metodi di analisi

L’allegato disciplina anche i metodi analitici da utilizzare per controllare la conformità: per lisina e acido glutammico nell’additivo è indicata la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica; per il rame totale nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sono previste tecniche ICP-AES, AAS e ICP-MS, con richiami a norme tecniche specifiche. Per la dimostrazione della struttura chelata è prevista la spettroscopia nel medio infrarosso (MIR) combinata con la determinazione del tenore dell’oligoelemento e degli amminoacidi componenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza specificata nell’allegato, classificata nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «composti di oligoelementi», come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e il parere EFSA del 15 maggio 2019, che conclude per l’assenza di effetti negativi su salute animale e sicurezza dei consumatori, ma segnala rischi per gli utilizzatori.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione, contatto cutaneo e oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, anche in relazione al tenore di metalli pesanti, incluso il nichel. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, devono essere utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale.

Condizioni di impiego e dosaggi massimi

L’allegato indica i tenori massimi di rame (Cu) nel mangime completo al 12% di umidità per specifiche categorie: bovini prima della ruminazione 15 mg/kg; altri bovini 30 mg/kg; ovini 15 mg/kg; caprini 35 mg/kg; suinetti lattanti e svezzati fino a 4 settimane dopo lo svezzamento 150 mg/kg; suinetti dalla quinta all’ottava settimana dopo lo svezzamento 100 mg/kg; crostacei 50 mg/kg; altri animali 25 mg/kg.

Modalità di incorporazione e commercializzazione

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Può inoltre essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.

Obblighi di etichettatura

Per i mangimi destinati agli ovini, se il tenore di rame è superiore a 10 mg/kg, l ეტichetta deve riportare l’avvertenza: «Il tenore di rame in questo mangime può causare avvelenamento in alcune razze ovine.» Per i mangimi destinati ai bovini dopo l’inizio della ruminazione, se il tenore di rame è inferiore a 20 mg/kg, deve essere indicato: «Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo.»

Composizione e caratteristiche dell’additivo

L’allegato descrive l’additivo come miscela 1:1 di chelato di rame di lisina e chelato di rame di acido glutammico, in polvere, con tenore di rame tra 17% e 19%, di lisina tra 19% e 21%, di acido glutammico tra 19% e 21% e umidità massima del 3%.

Metodi di analisi

Sono indicati metodi analitici per la quantificazione di lisina e acido glutammico nell’additivo (IEC-VIS), per il rame totale nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti (ICP-AES, AAS, ICP-MS), nonché per la dimostrazione della struttura chelata tramite spettroscopia nel medio infrarosso (MIR) combinata con la determinazione dei componenti.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresanità animaleprotezione dei lavoratorietichettatura

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