Cassazione Penale, Ordinanza n. 15821/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera replica di questioni già valutate e respinte nei gradi di merito, con motivazione immune da incongruenze logiche quanto alla decisione di non applicare la pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva. Sono state inoltre richiamate le conseguenze di legge previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 7 marzo 2025, ma dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte nel merito dai giudici di merito. La doglianza riguardava, in particolare, la mancata applicazione della pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva della pena detentiva irrogata: la Corte di cassazione rileva che i giudici di merito avevano motivato in modo corretto, puntuale e coerente la ritenuta non applicabilità della sostituzione, con valutazione prognostica delle ragioni ostative. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché meramente reiterativo di motivi già disattesi.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, richiamate dalla Corte come effetto processuale automatico.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La decisione sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria è insindacabile in cassazione quando risulti sorretta da motivazione puntuale, coerente e non manifestamente illogica, anche se fondata su una valutazione prognostica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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