Cassazione Penale, Ordinanza n. 15334/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per un fatto riqualificato come furto semplice ex art. 624 c.p. per difetto della condizione di procedibilità, confermando per il resto la condanna per furto in abitazione e aggravato ex artt. 624-bis e 625 c.p. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato per la seconda aggravante ad effetto speciale ex art. 63, comma 4, c.p., sostenendo che la motivazione sulla quantificazione della pena fosse viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la pena era stata adeguatamente motivata in appello; ha inoltre rilevato la genericità del ricorso, perché non esponeva in modo specifico le ragioni dell'asserita incongruità del trattamento sanzionatorio. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato solo per la riqualificazione del fatto come furto semplice, rispetto al quale è stata dichiarata l'improcedibilità per difetto della condizione di procedibilità
artt. 624-bis e 625 c.p.
indicati come base della condanna confermata nel resto dalla corte territoriale
art. 63, comma 4, c.p.
richiamato dal ricorrente per censurare l'aumento di pena per la seconda aggravante ad effetto speciale
art. 616 c.p.p.
presupposto della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla quantificazione della pena deve essere sorretta da una critica specifica e non meramente assertiva: è inammissibile il motivo che non indichi puntualmente le ragioni dell'asserita incongruità del trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per aggravanti deve essere letta alla luce della motivazione complessiva della sentenza di merito; se essa è adeguata, la doglianza che si limiti a contestarla in termini generici è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di improcedibilità per difetto di condizione di procedibilità su una parte del fatto non incide automaticamente sulla residua condanna confermata per i reati o le aggravanti rimaste in decisione.
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