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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29746/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (possessore)

La controversia

La lite nasce da un ricorso possessorio ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. con cui i ricorrenti chiedevano la manutenzione del possesso di una porzione di terreno antistante la loro casa, sostenendo che i resistenti avessero modificato lo scarico di un canale di acque piovane proveniente dal loro tetto e lo avessero convogliato, mediante un terminale applicato al pluviale, in un'aiuola realizzata sul terreno controverso; domandavano anche la rimozione del pluviale e il risarcimento dei danni. I resistenti contestavano soprattutto la legittimazione attiva, assumendo che lo spiazzo fosse in realtà una strada pubblica. In primo grado il Tribunale aveva accolto la tutela possessoria e respinto il danno; in appello, invece, la domanda di manutenzione veniva dichiarata inammissibile perché l'area era ritenuta strada pubblica e perché non sarebbe stata superata la presunzione di demanialità ex art. 22, co. 3, L. n. 2248/1865 all. F. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., per omesso esame di plurimi elementi probatori che, a loro dire, dimostravano la natura privata del bene; 2) violazione dell'art. 22, co. 3, L. n. 2248/1865 all. F, per erronea applicazione della presunzione di demanialità; 3) violazione degli artt. 1170, 1140 e 1145 c.c., sostenendo che anche i beni demaniali possono essere oggetto di azione di manutenzione e che basta l'esercizio di fatto di facoltà suscettibili di concessione amministrativa, senza necessità che la concessione sia già rilasciata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendolo fondato, ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo e ha cassato la sentenza di appello con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce dell'art. 1145 c.c. e del principio secondo cui l'azione di manutenzione può essere esperita anche da chi eserciti di fatto poteri corrispondenti a facoltà concedibili dalla P.A., senza che sia necessario che la concessione sia già stata rilasciata. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1170 c.c.

    norma posta a fondamento della domanda di manutenzione del possesso

  • art. 703 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il ricorso possessorio

  • art. 113 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione e il modo di decisione del giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per la dedotta erronea valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per la dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 22, terzo comma, L. n. 2248/1865 all. F

    richiamato in tema di presunzione di demanialità delle strade pubbliche

  • art. 1145 c.c.

    "nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio..."; "se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione... è data altresì l'azione di manutenzione"

    la Corte afferma che la manutenzione è esperibile anche da chi eserciti di fatto un possesso corrispondente a facoltà concedibili dalla P.A., senza necessità di una concessione già rilasciata

  • art. 1140 c.c.

    richiamato dalla censura sul possesso e sulla legittimazione all'azione possessoria

Massime di principio

  • In materia di azioni possessorie, la legittimazione all'azione di manutenzione non richiede necessariamente che il bene demaniale sia già stato formalmente concesso al privato: è sufficiente che il soggetto eserciti di fatto poteri corrispondenti a facoltà che possano essere oggetto di concessione amministrativa.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda possessoria sul solo presupposto della demanialità del bene, senza indagare se il possesso dedotto corrisponda a facoltà concedibili dalla pubblica amministrazione, la decisione è viziata per mancata applicazione dell'art. 1145 c.c.
  • La verifica della demanialità o della natura pubblica del bene appartiene al piano petitorio, ma non esaurisce l'accertamento richiesto nel giudizio possessorio, nel quale occorre ricostruire concretamente il contenuto del potere di fatto esercitato dal ricorrente.
  • Se l'accoglimento di un motivo di ricorso rende logicamente superflue le altre censure, queste restano assorbite e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame nel merito della questione decisiva.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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