Cassazione Civile, Ordinanza n. 27191/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del riconoscimento della ruralità di un immobile per il quale la società contribuente aveva chiesto la variazione catastale, rispettivamente in categoria A/6 per un fabbricato rurale abitativo e in categoria D/6 per un fabbricato strumentale all'attività agricola. L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento negando il requisito della ruralità perché l'immobile, ad avviso dell'Amministrazione, presentava caratteristiche di lusso ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e), del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, in quanto con superficie di circa 240 mq e quindi escluso dal beneficio. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente. La CTR, invece, aveva riformato la decisione, annullando l'avviso per carenza di motivazione e ritenendo altresì improprio il richiamo al d.m. 2 agosto 1969, valorizzando anche le fotografie allegate che mostravano un vecchio casale agricolo in pessime condizioni, con stalla e mangiatoia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che la motivazione dell'avviso era sufficiente perché i dati fattuali erano pacifici e la questione era solo giuridica; (2) violazione dell'art. 9 d.l. 557/1993 e del d.m. 2 agosto 1969, contestando l'affermazione della CTR sull'irrilevanza del richiamo al decreto del 1969 e sostenendo che la superficie superiore a 240 mq bastasse a escludere la ruralità; (3) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., per asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, nel caso concreto, la motivazione dell'avviso era sufficiente perché non vi era contestazione sui dati di fatto dell'immobile e la controversia riguardava essenzialmente la loro qualificazione giuridica; ha però escluso che tale accoglimento potesse condurre alla cassazione della sentenza, perché la seconda censura era infondata. Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che il riconoscimento della ruralità richiede la verifica congiunta di requisiti soggettivi e oggettivi e che la causa di esclusione per fabbricati con caratteristiche di lusso opera per i soli fabbricati abitativi; inoltre, il giudice di merito aveva accertato in fatto che l'immobile era un vecchio casale agricolo, in pessime condizioni e con porzioni destinate ad attività agricole, accertamento insindacabile in cassazione e incompatibile con la qualificazione di lusso. È stato anche escluso che la circolare richiamata dall'Agenzia potesse assumere rilievo nel caso concreto perché riferita alla disciplina dell'agevolazione "prima casa". Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la sentenza d'appello non presentava la denunciata contraddittorietà. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la peculiarità della controversia, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma evocata come parametro del sindacato di legittimità per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per il requisito di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per il principio generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
La Corte afferma che la causa di esclusione della ruralità per fabbricati con caratteristiche di lusso opera per i soli fabbricati ad uso abitativo e richiede la verifica in fatto dei requisiti previsti dalla norma.
d.m. 2 agosto 1969
Utilizzato come riferimento per individuare le caratteristiche di lusso; la Corte precisa che l'accertamento in concreto delle caratteristiche dell'immobile è decisivo e che il richiamo a tale decreto non può prescindere dalla verifica fattuale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata per censurare l'asserita contraddittorietà.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza.
art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
La Corte ribadisce che l'accertamento del carattere rurale dell'immobile ai fini fiscali impone una verifica in fatto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina.
art. 1, tariffa parte prima, nota II-bis, DPR n. 131/1986
Richiamato solo per escludere la pertinenza della circolare invocata dall'Agenzia, riferita alla disciplina della prima casa.
L. 26 febbraio 1993, n. 133
Citata nel testo come legge di conversione del d.l. n. 557/1993.
Massime di principio
- In tema di attribuzione della ruralità ai fini fiscali, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; il mero richiamo astratto a una soglia o a un parametro normativo non può sostituire l'accertamento fattuale sull'immobile.
- La causa di esclusione della ruralità fondata sulle caratteristiche di lusso opera, per espressa previsione normativa, con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo; quando il giudice di merito accerta che l'immobile ha anche o prevalentemente destinazioni agricole o strumentali, tale accertamento è decisivo ai fini della qualificazione.
- Nella procedura catastale collaborativa, la motivazione dell'atto dell'Ufficio può essere sintetica quando non vengono contestati i dati di fatto indicati dal contribuente e la controversia riguarda soltanto la diversa valutazione giuridico-tecnica di quei dati; se invece l'Ufficio introduce un diverso quadro fattuale, occorre una motivazione più analitica.
- In sede di legittimità non è consentito sovvertire l'accertamento di merito sulle caratteristiche concrete dell'immobile, quando tale accertamento sia logicamente motivato e non presenti vizi di motivazione denunciabili ex art. 360 c.p.c.
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