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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27113/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di pagamento proposta in giudizio di merito per ottenere la somma residua dovuta quale prezzo di cessione del 50% delle quote di una società di farmacia. In pendenza del giudizio, la controparte ha introdotto un separato giudizio di querela di falso relativo a un documento denominato 'rinuncia della società ai crediti verso i soci', sostenendo che la definizione di tale causa potesse incidere sull'esistenza di un proprio controcredito da opporre in compensazione. Il Tribunale di Salerno ha quindi sospeso il giudizio principale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità. La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 295 c.p.c. e 1243 c.c., sostenendo che mancasse un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso stretto: la causa di falso non era un antecedente logico-giuridico necessario della domanda di pagamento, né era stata proposta nel giudizio sospeso una specifica eccezione di compensazione. La controparte ha resistito sostenendo invece che la decisione sulla falsità del documento fosse rilevante per accertare l'esistenza di un controcredito e la possibile compensazione con il credito azionato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio di merito, affermando che non ricorreva una pregiudizialità tecnica idonea a giustificare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. La causa di querela di falso poteva al più incidere su un eventuale controcredito da far valere in compensazione, ma non era idonea a determinare in via vincolante l'esito della domanda principale di pagamento. Inoltre, nel giudizio sospeso non risultava proposta alcuna eccezione di compensazione. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.c.

    ricorso per sequestro conservativo

    viene richiamato come base del procedimento cautelare originario da cui è scaturito il giudizio di merito

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    reclamo avverso l'ordinanza cautelare

    richiamato come mezzo di impugnazione del provvedimento cautelare

  • art. 702-bis c.p.c.

    introduzione del giudizio di merito con rito sommario

    richiamato quale forma introduttiva del giudizio successivo alla cautela

  • art. 295 c.p.c.

    può essere disposta solo quando la decisione della causa dipende da altra causa in rapporto di pregiudizialità in senso stretto, vincolante con effetto di giudicato sulla causa pregiudicata

  • art. 1243 c.c.

    la compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito dinanzi al giudice investito della domanda e non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda da un separato giudizio ancora pendente

  • art. 183, co. 6, c.p.c.

    richiamato nel passaggio di conversione del rito e assegnazione dei termini

  • art. 295 c.p.c.

    la Corte esclude che sia applicabile nel caso concreto perché il giudizio di falso non è antecedente logico-giuridico necessario della domanda principale

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    ritenuta parimenti non invocabile in presenza della disciplina speciale sulla compensazione

  • art. 1242 c.c.

    richiamato dalla parte resistente nella prospettazione del preteso controcredito, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 307, co. 3, c.p.c.

    estinzione per mancata riassunzione

    richiamato in relazione alla precedente causa di opposizione al decreto ingiuntivo, rimasta estinta

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso stretto: la decisione della causa pregiudicata deve dipendere da una questione che costituisca antecedente logico-giuridico vincolante, idoneo a formare giudicato sulla causa dipendente.
  • Non sussiste sospensione necessaria quando il giudizio pretesamente pregiudicante attiene solo a un possibile controcredito da far valere in compensazione: l'eventuale accertamento di tale controcredito non incide in modo vincolante sull'an della domanda principale.
  • Se nel giudizio principale non è stata proposta eccezione di compensazione, non può essere giustificata la sospensione della decisione sul credito azionato in base alla sola pendenza di una causa separata sull'esistenza di un ipotetico controcredito.
  • La compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere e non può essere fondata su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un diverso processo ancora pendente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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