Cassazione Penale, Sentenza n. 25141/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Zinno impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pur dichiarando prescritti alcuni reati (tra cui la truffa), aveva confermato la sua responsabilità per tentata estorsione. Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla tentata estorsione, contestando in particolare la riconducibilità alla sua persona della carta prepagata utilizzata per incassare il profitto della truffa (documento d'identità non valido al momento dell'attivazione, utenza telefonica non riconducibile) e sostenendo che la prova raccolta in appello dimostrerebbe la sua estraneità. Denuncia inoltre la violazione dei criteri giurisprudenziali sul concorso di persone nel reato, rilevando che la Corte di appello ha tratto la responsabilità per estorsione dalla contiguità temporale tra truffa ed estorsione e dall'interesse al mantenimento del profitto, senza motivare quale concreto contributo causale egli avrebbe fornito all'azione estorsiva. Infine censura il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo al secondo motivo. Ha confermato che l'appello aveva acquisito nuova documentazione utile a confermare l'esistenza materiale della truffa, ma ha censurato la Corte d'appello per avere affermato, in modo frettoloso e senza adeguata motivazione, la partecipazione morale di Zinno alla tentata estorsione. I giudici di legittimità hanno ricordato che la partecipazione morale richiede prova della partecipazione nella fase ideativa o preparatoria e l'indicazione della forma concreta (istigazione, determinazione, rafforzamento, agevolazione ecc.) e del rapporto di causalità con l'azione degli altri. Poiché la motivazione non ha precisato il contributo causale di Zinno all'estorsione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio in considerazione dell'intervenuta prescrizione (reato estinto). In sostanza l'accertamento della truffa non è stato ritenuto sufficiente a reggere la condanna per tentata estorsione e, per difetto di motivazione del concorso morale e per prescrizione, la condanna è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiama la disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che l'atipicità delle forme di partecipazione non esime il giudice dall'obbligo di motivare quale forma concreta di contributo il concorrente abbia posto in essere e il rapporto di causalità con l'azione degli altri.
art. 640 c.p.
Norma che definisce il reato di truffa; la Corte di appello ha ritenuto sussistente la truffa (poi dichiarata prescritta), sulla base della documentazione acquisita in appello.
art. 81 c.p.
Richiamato tra le norme applicate in relazione alle circostanze aggravanti e al concorso di cause; la decisione esamina l'aggravazione e il trattamento sanzionatorio, pur censurando la mancanza di motivazione sulle attenuanti.
art. 167, co. 2, D.lgs. 196/2003
Norma richiamata perché collegata alle contestazioni relative al trattamento illecito di dati personali nell'ambito dei fatti di reato; la Corte d'appello aveva dichiarato prescritti anche reati connessi a tale normativa.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Fondamento di censura in Cassazione relativo alla motivazione illogica; il ricorso deduceva la manifesta illogicità della motivazione ai sensi di questa norma e la Corte l'ha ritenuta fondata per quanto riguarda il profilo della partecipazione morale all'estorsione.
Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 (Rv. 226101)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che, pur riconoscendo forme atipiche di concorso morale, il giudice deve motivare specificamente l'esistenza e la forma della partecipazione e il nesso di causalità con l'azione degli altri.
Sez.2, n. 43067/2021 (rv. 28295)
Precedente richiamato in tema di concorso di persone nel reato, utilizzato per sottolineare l'iter ermeneutico necessario a qualificare la partecipazione di ciascun concorrente.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv.244274)
Precedente richiamato in relazione al criterio per l'annullamento senza rinvio quando non emergano elementi contrari a livello indubitabile e quando il reato sia estinto per prescrizione.
Massime di principio
- La semplice contiguità temporale tra due reati (es. truffa ed estorsione) e l'interesse economico dell'imputato non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare la partecipazione morale a un ulteriore reato: il giudice deve indicare quale contributo concreto e causale sia stato apportato dall'imputato nella fase ideativa o preparatoria.
- Quando si contesta il concorso morale, la motivazione deve specificare la forma della partecipazione (istigazione, determinazione, rafforzamento, agevolazione, adesione, ecc.) e il nesso di causalità con le attività poste in essere dagli altri concorrenti; l'assenza di tale specificazione può determinare l'annullamento della condanna.
- Documenti come carte di identità o moduli di attivazione di carte prepagate possono essere valutati come elementi indiziari significativi (es. firma), ma la loro efficacia probatoria dipende dalla credibilità e dalla contestualizzazione temporale: prove di rilascio documenti lontane nel tempo o utenze telefoniche non riconducibili non impediscono automaticamente che emergano altri elementi utili.
- Se la motivazione è insufficiente quantomeno su profili essenziali della partecipazione al reato, la Cassazione può annullare senza rinvio quando il fatto sia comunque estinto per prescrizione; pertanto, anche se il fatto materiale non è escluso dagli atti, la mancanza di motivazione sul concorso morale è decisiva.
- In casi simili, la difesa dovrebbe puntare a far emergere la mancanza di nesso causale e a sollecitare la Corte a richiedere una motivazione puntuale sulla forma di partecipazione prima di confermare responsabilità per reati concorrenti.
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