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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 684/2025, resa tra le parti, pubblicata il 3 dicembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2213/2025;

Giustizia amministrativa202501272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare ritenendo che non fosse ravvisabile, in modo evidente, un pregiudizio grave e irreparabile per l’impresa nel periodo anteriore alla decisione di merito. Il giudice ha valorizzato anche il fatto che l’udienza pubblica davanti al TAR fosse già fissata per il 10 marzo 2026. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate per giuste ragioni.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di indizione di una procedura di gara, suddivisa in 460 lotti, per la fornitura di materiale medico-ospedaliero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Sicilia n. 684/2025, che aveva respinto la domanda di sospensione della deliberazione dell’azienda ospedaliera relativa all’indizione della procedura di gara. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la deliberazione di gara né le censure articolate avverso l’ordinanza cautelare di primo grado. La questione esaminata dal CGARS ha riguardato il requisito del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa dell’appello cautelare davanti al giudice amministrativo; l’appello è stato respinto per l’insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale requisito l’appello deve essere respinto.
  • La prossimità dell’udienza pubblica di merito può concorrere a escludere l’urgenza cautelare, quando non risulti comunque evidente un pregiudizio grave e irreparabile nel periodo intermedio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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