Cassazione Penale, Sentenza n. 12142/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione, ex artt. 445, comma 2 e 676 c.p.p., del reato per cui era stato applicato patteggiamento (bancarotta fraudolenta, sentenza del 23/11/2010 divenuta irrevocabile il 10/04/2011). Il Tribunale di Trani aveva rigettato la domanda ritenendo ostativo il successivo reato di truffa giudicato con sentenza del 14/09/2018 (divenuta definitiva il 27/01/2019), perché la consumazione della truffa sarebbe avvenuta in epoca tale da far venir meno l'effetto estintivo. Il nodo giuridico principale ha riguardato il momento di consumazione della truffa contrattuale (se coincidente con la consegna della merce nel marzo 2011 o con il successivo definitivo depauperamento patrimoniale rappresentato dal protesto dell'assegno il 28/06/2011), con conseguenze sul computo del termine quinquennale previsto per l'estinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che il Giudice dell'esecuzione è incorso in errore di diritto quando ha identificato meccanicamente la consumazione della truffa con la mera messa in circolazione degli artifici (consegna dell'assegno), la Corte ha corretto la motivazione applicando i principi già affermati in precedenti decisioni: nella truffa contrattuale occorre valutare concretamente il momento in cui l'agente ottiene il profitto ingiusto e la vittima subisce il definitivo depauperamento patrimoniale. Alla luce degli atti (capo di imputazione e documenti processuali) e del protesto dell'assegno in data 28/06/2011, la Corte ha ritenuto che la consumazione effettiva sia collocabile dopo il 10/04/2011; ne consegue che non si è verificato l'effetto estintivo invocato dal ricorrente e che il rigetto dell'istanza da parte del Tribunale di Trani è corretto nel suo esito. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento all'effetto estintivo che il ricorrente invocava a seguito del decorso del termine rispetto alla sentenza di patteggiamento; deve essere valutata alla luce del momento concreto di consumazione dei reati successivi.
art. 676 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione alla materia dell'esecuzione e del ricorso avverso provvedimenti esecutivi; pertinente al tipo di impugnazione trattata.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alle decisioni di diritto già prese nella sentenza rescindente; la Corte osserva che il giudice del rinvio deve rispettare i principi di diritto affermati, pur valutando i fatti e la documentazione secondo le indicazioni della pronuncia rescindente.
art. 640 cod. pen.
Definisce il delitto di truffa; dalla giurisprudenza citata è emersa l'interpretazione che la truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno e si consuma quando l'agente consegue il profitto ingiusto e la vittima subisce il definitivo depauperamento patrimoniale.
Sez. U, n. 18 del 21/06/2000 (Franzo) - giurisprudenza
Principio secondo cui nella truffa contrattuale il fatto si consuma con il conseguimento del profitto e la perdita definitiva della vittima; se l'oggetto sono titoli di credito, la consumazione può coincidere con la riscossione/valutazione del titolo.
Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012 (Abatematteo) - giurisprudenza
Conferma che il momento di consumazione della truffa contrattuale va determinato caso per caso, valorizzando volontà contrattuale, modalità e tempi delle condotte, e non può essere fissato astrattamente.
Massime di principio
- Nella truffa contrattuale il momento di consumazione va individuato concretamente: non basta la mera promessa o la consegna della merce; occorre verificare quando l'agente ha effettivamente conseguito il profitto ingiusto e la vittima ha subito il definitivo depauperamento patrimoniale.
- Se l'elemento materiale del profitto è costituito da un titolo di credito, la data rilevante per la consumazione può essere quella in cui il titolo viene riscosso o protestato (ovvero quando realizza la valuta), non necessariamente la data di emissione o consegna del titolo.
- Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente, ma resta tenuto a valutare concretamente la documentazione e le circostanze di fatto richieste dalla pronuncia di annullamento con rinvio.
- Non sono ammissibili deduzioni apodittiche: se il momento consumativo non emerge automaticamente dagli atti, il giudice deve esaminare documenti (fatture, documenti di trasporto, prove di consegna, protesti) e le deduzioni difensive per stabilire il dies a quo della prescrizione o dell'effetto estintivo.
- Per verificare l'eventuale estinzione ex art. 445 c.p.p. va sempre accertato se il reato ostativo si sia consumato entro il termine rilevante rispetto alla precedente sentenza irrevocabile; la mera antecedenza formale della consegna non esclude che il definitivo depauperamento sia avvenuto successivamente.
- La Corte di legittimità può correggere errori di diritto del giudice del rinvio ma, se la conclusione di fatto è comunque sostenibile con ragioni corrette (es. protesto successivo che segna il depauperamento), può confermare l'esito del provvedimento impugnato.
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