Sentenza n. 6649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro gli esiti della gara relativa al lotto n. 4 e dichiarato improcedibili i ricorsi incidentali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado e gli atti della gara sotto diversi profili. In primo luogo ha dedotto la violazione del principio del collegio perfetto, sostenendo che alcune sedute riservate di analisi e valutazione delle offerte tecniche si erano svolte con la presenza di soli due componenti della commissione, anziché di tre, e che i verbali erano stati sottoscritti anche da commissari non presenti. Ha inoltre censurato l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri ID1, ID5 e al prodotto identificato come Traversa Standard – ID 3 A, sostenendo che errori materiali contenuti nella relazione tecnica avrebbero dovuto essere chiariti mediante soccorso istruttorio e che, correttamente interpretata l'offerta attraverso gli allegati, le spettavano ulteriori punti. Ha lamentato l'illogicità dei punteggi attribuiti a offerte sostanzialmente identiche nei diversi lotti, con riferimento al criterio ID14, nonché l'illegittimità del soccorso istruttorio svolto in favore dell'aggiudicataria per i criteri ID1 e ID17. Ha chiesto l'esclusione delle controinteressate per il superamento del limite dimensionale della relazione tecnica, ha contestato la realisticità dei tempi di percorrenza indicati nelle offerte logistiche dell'aggiudicataria e di un raggruppamento concorrente, l'insostenibilità economica dell'offerta dell'aggiudicataria, una presunta modifica dell'offerta tecnica della seconda classificata e l'illogicità del punteggio attribuito al criterio ID8.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le censure sul collegio perfetto. La commissione è un collegio perfetto per le attività propriamente valutative, che non possono essere delegate a singoli commissari o sottocommissioni; tuttavia, sono ammissibili attività preparatorie, istruttorie o di analisi, purché siano verificabili a posteriori dal plenum e siano effettivamente acquisite, controllate e condivise nella successiva valutazione collegiale. Nel caso concreto le sedute contestate avevano natura istruttoria e non valutativa; l'assenza episodica di un commissario non equivaleva a delega stabile di funzioni e la partecipazione da remoto era equiparabile alla presenza fisica. La sottoscrizione cumulativa dei verbali da parte di commissari assenti in alcune delle sedute verbalizzate non attestava necessariamente la loro presenza in quelle specifiche sedute. Le carenze relative alla data e al luogo di sottoscrizione dei verbali erano meramente estrinseche e non incidevano sulla certezza delle attività verbalizzate. Sono state ritenute astrattamente fondate le censure sugli errori materiali relativi ai criteri ID1, ID5 e al certificato riferito alla Traversa Standard: tali errori erano riconoscibili mediante il confronto interno con la relazione tecnica e quello esterno con gli allegati, senza un'effettiva modifica dell'offerta. Tuttavia, il recupero complessivo di 1,29 punti non avrebbe consentito all'appellante, classificata terza, di superare né l'aggiudicataria, distante 1,90 punti, né la seconda classificata, distante 1,85 punti; le relative censure sono quindi risultate inidonee a determinare l'utilità dell'accoglimento. È stata respinta la censura sui diversi punteggi attribuiti nei vari lotti: la medesima offerta può essere valutata diversamente in ragione del diverso contesto e delle specifiche esigenze degli enti destinatari del singolo lotto. È stata respinta anche la censura sul soccorso istruttorio in favore dell'aggiudicataria, poiché esso si era limitato a chiarire o comprovare elementi già contenuti nell'offerta, senza modificarla, in conformità al disciplinare. La censura analoga contro la seconda classificata è stata dichiarata improcedibile per difetto di utilità. È stata respinta la richiesta di esclusione per superamento del limite dimensionale della relazione tecnica: la clausola escludente riguardava la mancata produzione della relazione, non il suo superamento dimensionale; l'estensione della sanzione avrebbe violato la proporzionalità, non essendo provato alcun concreto vantaggio competitivo. Per l'offerta dell'aggiudicataria, il mancato computo di copertina, indice, premessa, allegati e contenuti scorporabili trovava fondamento nel disciplinare. È stata respinta la censura sui tempi di percorrenza, poiché essi costituivano solo uno degli elementi del criterio logistico e l'efficienza complessiva dipendeva dall'organizzazione del servizio; inoltre, il punteggio non massimo dimostrava che la rete logistica poteva essere stata considerata negativamente. È stata respinta la censura sull'insostenibilità economica dell'offerta, essendo generico l'impegno ad ampliare la flotta e non dimostrata l'insufficienza dei veicoli disponibili. È stata dichiarata improcedibile la censura sulla modifica dell'offerta tecnica della seconda classificata, poiché anche il suo accoglimento non avrebbe consentito all'appellante di superare l'aggiudicataria. È stata infine respinta la censura sul criterio ID8, non essendo dimostrato che il diverso punteggio fosse illogico né che una diversa valutazione avrebbe modificato la graduatoria. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati improcedibili, come già deciso dal TAR. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 5, c.p.a.
il giudizio nelle materie indicate dal comma 1 viene “comunque definito con sentenza in forma semplificata”
La controversia in materia di appalti è definita con sentenza in forma semplificata.
art. 15 del Disciplinare di gara
In caso di discordanza tra il contenuto delle offerte tecniche e gli allegati, verrà preso in considerazione quanto dichiarato in offerta tecnica
Gli allegati hanno funzione di comprova dell'offerta tecnica e non possono modificarne il contenuto; tuttavia possono essere utilizzati per chiarire errori materiali riconoscibili e ambiguità dell'offerta.
art. 13 del Disciplinare di gara
la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti
Il soccorso istruttorio è ammesso per documentare elementi o circostanze preesistenti, purché non comporti una variazione sostanziale dell'offerta tecnica.
art. 21 del Disciplinare di gara
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi
La commissione è competente per l'esame, la valutazione e l'assegnazione dei punteggi; le attività valutative devono essere imputabili al collegio.
Massime di principio
- La commissione giudicatrice di una gara opera come collegio perfetto per le attività propriamente valutative, inclusa la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte; tali attività non possono essere delegate a singoli componenti o sottocommissioni.
- Il principio del collegio perfetto non impedisce che singoli componenti svolgano attività preparatorie, istruttorie o di analisi, anche in sedute alle quali non partecipino tutti i commissari, purché tali attività siano astrattamente verificabili dal plenum e siano concretamente controllate, condivise e recepite nella successiva valutazione collegiale.
- La partecipazione da remoto di un componente della commissione può equivalere alla presenza fisica, quando consenta la partecipazione effettiva alle attività della seduta.
- Un errore materiale dell'offerta tecnica può essere chiarito mediante il confronto con la stessa offerta e con i relativi allegati quando l'errore sia riconoscibile e il chiarimento non comporti una modifica sostanziale dell'offerta; in tale ipotesi il soccorso istruttorio non altera la par condicio.
- L'illegittimità di una valutazione o l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo non determina l'accoglimento del ricorso quando, anche considerando la correzione richiesta, il concorrente non potrebbe conseguire una posizione utile nella graduatoria.
- Il superamento del limite dimensionale di una relazione tecnica non è automaticamente equiparabile alla mancata produzione della relazione e non giustifica l'esclusione se la lex specialis collega espressamente la sanzione espulsiva alla sola omessa produzione e non è dimostrato un concreto vantaggio competitivo, in applicazione del principio di proporzionalità.
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