Sentenza n. 878/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza 1)della Sentenza n. 650/2024 (R.G. n. 1181/2024) emessa dal Tribunale di Ancona in data 21/11/2024 e 2) della sentenza n. 3/2025 (R.G. n. 1442/2024) emessa dal Tribunale di Ancona in data 02/01/2025 3) della Sentenza n. 47/2025 (R.G. n. 1497/2024) emessa dal Tribunale di Ancona in data 22/01/2025; 4) della sentenza n. 273/2025 (R.G. n. 67/2025) emessa dal Tribunale di Ancona in data 19/04/2025 5) della sentenza n. 557/2025 (R.G. n. 1148/2025) emessa dal Tribunale di Ancona in data 19/09/2025; 6) della sentenza n. 644/2025 (R.G. n. 1232/2025) emessa dal Tribunale di Ancona in data 30/10/2025; 7) della sentenza n. 39/2025 (R.G. n. 310/2024) emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 31/01/2025; 8) della sentenza n. 139/2024 (R.G. n. 228/2024) emessa dal Tribunale di Macerata in data 05/06/2024; 9)della sentenza n. 33/2025 (R.G. n. 226/2024) emessa dal Tribunale di Pesaro in data 15/01/2025; 10) della sentenza n. 66/2025 (R.G. n. 41/2024) emessa dal Tribunale di Pesaro in data 01/02/2025; 11) della Sentenza n. 158/2025 (R.G. n. 597/2024) emessa dal Tribunale di Pesaro in data 13/04/2025; 12) della sentenza n. n. 310/2025 (R.G. n. 815/2024) emessa dal Tribunale di Pesaro in data 16/06/2025; 13) della sentenza n. 308/2025 (R.G. n. 798/2024) emessa dal Tribunale di Pesaro in data 16/06/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, di sentenze del giudice ordinario quanto al pagamento delle spese giudiziali liquidate in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese e degli accessori liquidati in tredici sentenze dei Tribunali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, nelle quali era stato riconosciuto il diritto della parte assistita al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ed era stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Le sentenze, regolarmente notificate, erano divenute irrevocabili, come attestato dalle cancellerie. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione ai titoli nella parte relativa alle spese giudiziali. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione alle sentenze passate in giudicato, limitatamente alle spese giudiziali liquidate in favore della ricorrente quale procuratore antistatario. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione integrale ai titoli, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e concluda l'incarico nei successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il beneficio sostanziale riconosciuto nelle sentenze del giudice ordinario, la cui esecuzione non era controversa nel presente giudizio se non quanto alle spese giudiziali.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- Il difensore dichiaratosi antistatario nel giudizio definito dal titolo esecutivo è legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese giudiziali distratte in suo favore, quando l'amministrazione non abbia eseguito il giudicato.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituitasi soltanto formalmente, della spettanza e dell'azionabilità delle spese liquidate nel titolo rafforza l'accertamento dell'inottemperanza, ferma la verifica dell'esistenza e dell'esigibilità del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- L'accertamento dell'inottemperanza può essere limitato alla parte del giudicato effettivamente non eseguita, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.
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