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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1502

Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato adegua il sistema di calcolo e monitoraggio delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove al passaggio dalla procedura NEDC alla WLTP. Per farlo modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009, introducendo formule di correlazione per il 2021 e regole di calcolo degli obiettivi WLTP basate sui dati del 2020 e sulla massa media del parco veicoli del costruttore. Viene inoltre ampliato e reso più dettagliato l’insieme dei dati che gli Stati membri devono raccogliere e comunicare alla Commissione, anche a livello di singolo veicolo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 per adeguare il monitoraggio e i target di CO2 delle autovetture nuove al passaggio dal ciclo NEDC alla procedura WLTP.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori di autovetture nuove e agli Stati membri, nell’ambito del sistema UE di monitoraggio e determinazione degli obiettivi di emissione specifiche di CO2 per le autovetture nuove previsto dal regolamento (CE) n. 443/2009. Riguarda la transizione procedurale dalle misurazioni NEDC alla WLTP, inclusi il calcolo degli obiettivi 2021 e successivi, la raccolta e trasmissione dei dati di immatricolazione e dei parametri tecnici dei veicoli. È rilevante nel SEE. Le disposizioni incidono sulla fase di graduale introduzione della WLTP e sul periodo di correlazione fino alla fine del 2020; dal 2021 gli obiettivi basati su WLTP diventano applicabili.

Adeguamento degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 al passaggio NEDC-WLTP

Il regolamento delegato interviene sul sistema europeo di determinazione e monitoraggio delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove, per adattarlo alla nuova procedura WLTP introdotta a livello UE. La finalità è assicurare la comparabilità tra i valori misurati con il vecchio ciclo NEDC e quelli ottenuti con la WLTP, garantendo nel contempo il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni nel periodo di transizione.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il fatto che, dal 1° settembre 2017, la WLTP sostituisce progressivamente il NEDC come procedura regolamentare di prova per misurare emissioni di CO2 e consumo di carburante dei veicoli leggeri. Poiché i valori WLTP rispecchiano meglio le condizioni reali di guida, si rende necessario un metodo di correlazione tra i due sistemi di misura, previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. Il periodo di correlazione è previsto fino alla fine del 2020, così da consentire la verifica del rispetto degli obiettivi ancora basati su NEDC; dal 2021 gli obiettivi specifici dovranno invece fondarsi sulla WLTP.

Modifiche all’allegato I: obiettivi di emissione specifica

Il nuovo punto 3 dell’allegato I stabilisce il criterio per determinare l’obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore nel 2021. Il valore di riferimento è rappresentato dalle emissioni specifiche medie di CO2 del 2020, determinate sia secondo la procedura WLTP sia secondo il metodo di correlazione NEDC, senza considerare i risparmi di CO2 derivanti dagli articoli 5 bis e 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Il successivo punto 4 prevede che, dal 2021, l’obiettivo del costruttore venga corretto in funzione della variazione della massa media dei nuovi veicoli immatricolati nell’anno-obiettivo rispetto al 2020. La formula si basa sul parametro di pendenza a e tiene conto dei valori della massa media (Mø, Mø2020) e dei valori di riferimento M0 e M0,2020.

Il punto 5 disciplina la situazione dei costruttori che beneficiano di una deroga all’obiettivo 2021 basato su NEDC: per essi viene calcolato un obiettivo in deroga anche in chiave WLTP, mediante la formula indicata nel testo, collegata all’obiettivo 2021 stabilito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Modifiche all’allegato II: dati da monitorare e trasmettere

La parte A, punto 1, dell’allegato II viene riscritta per ampliare i dati che gli Stati membri devono registrare per ciascuna autovettura nuova immatricolata nel proprio territorio. L’elenco include, oltre ai dati identificativi e tecnici tradizionali, anche le emissioni specifiche di CO2 misurate sia con NEDC sia con WLTP, la massa in ordine di marcia, l’impronta del veicolo, il consumo elettrico, le innovazioni ecocompatibili e i relativi risparmi di CO2, la potenza netta massima, il numero di identificazione del veicolo, la massa di prova WLTP e i fattori di deviazione e di verifica.

Per il 2017 è prevista una fase transitoria: alcuni dati legati alla WLTP possono essere comunicati volontariamente, mentre dal 2018 gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione tutti i parametri elencati nel formato armonizzato. Inoltre, i dati relativi alle nuove immatricolazioni totali devono essere messi a disposizione per gli anni civili 2017 e 2018.

La nuova parte C dell’allegato II introduce un formato dettagliato di comunicazione, distinto tra dati aggregati del monitoraggio e dati dettagliati per singolo veicolo. Il formato richiede anche la trasmissione di informazioni sul costruttore secondo la denominazione standard UE e, nei casi di omologazioni nazionali in piccole serie o omologazioni individuali, l’uso di specifiche diciture standardizzate.

Riferimenti e applicazione temporale

Il regolamento si appoggia direttamente al regolamento (UE) 2017/1151, che ha introdotto la WLTP, e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, che disciplina il metodo di correlazione tra NEDC e WLTP. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato.

Calcolo dell’obiettivo per le emissioni specifiche nel 2021

Nel nuovo punto 3 dell’allegato I, l’obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore nel 2021 è determinato a partire dalle emissioni specifiche medie di CO2 del 2020 calcolate sia secondo la procedura WLTP sia secondo il metodo di correlazione con il NEDC, senza includere i risparmi di CO2 derivanti dagli articoli 5 bis e 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. Il riferimento è l’obiettivo 2020 calcolato ai sensi del punto 1, lettera c), dello stesso allegato.

Obiettivi dal 2021 basati su WLTP e correzione per la massa media

Il nuovo punto 4 dell’allegato I stabilisce che, a decorrere dal 2021, l’obiettivo per le emissioni specifiche è calcolato partendo dall’obiettivo di riferimento WLTP 2021 e correggendolo in funzione della variazione della massa media dei nuovi veicoli immatricolati nell’anno-obiettivo rispetto al 2020. La formula richiama il coefficiente a del punto 1, lettera c), e i valori Mø, M0, Mø2020 e M0,2020.

Deroga WLTP per i costruttori già beneficiari di deroga NEDC

Il nuovo punto 5 dell’allegato I prevede che, per il costruttore che beneficia di una deroga all’obiettivo 2021 basato su NEDC, l’obiettivo in deroga basato sulla procedura WLTP sia calcolato secondo la formula indicata nel testo, prendendo come riferimento l’obiettivo 2021 stabilito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Obblighi di monitoraggio dei dati per ciascuna autovettura nuova

La parte A, punto 1, dell’allegato II è sostituita e richiede agli Stati membri di registrare annualmente un insieme ampliato di dati per ciascuna autovettura nuova immatricolata, tra cui costruttore, omologazione, tipo/variante/versione, marca, categoria, nuove immatricolazioni totali, massa in ordine di marcia, emissioni di CO2 NEDC e WLTP, impronta, tipo di carburante, cilindrata, consumo elettrico, innovazioni ecocompatibili e relativi risparmi di CO2, potenza netta massima, VIN, massa di prova WLTP, fattori di deviazione e verifica e categoria di veicolo immatricolato.

Fase transitoria e obblighi di comunicazione per il 2017-2018

Per il 2017 alcuni dati possono essere comunicati su base volontaria: in particolare i valori WLTP della massa in ordine di marcia, i risparmi da innovazioni ecocompatibili calcolati con WLTP e i dati relativi a potenza netta massima, numero di identificazione del veicolo e fattori di deviazione/verifica. A decorrere dal 2018 tutti i parametri elencati devono essere messi a disposizione della Commissione nel formato previsto. I dati di cui alla lettera f) devono essere messi a disposizione per gli anni civili 2017 e 2018.

Formato armonizzato dei dati da trasmettere alla Commissione

La nuova parte C dell’allegato II sostituisce il formato di comunicazione dei dati, distinguendo tra dati aggregati del monitoraggio e dati dettagliati per ciascun veicolo. Sono specificati i campi da riportare, inclusi i dati identificativi del costruttore, le immatricolazioni totali, le emissioni di CO2 NEDC e WLTP, le caratteristiche tecniche del veicolo, i risparmi dovuti alle innovazioni ecocompatibili, il VIN e la massa di prova WLTP, con indicazioni temporali quali l’uso del valore WLTP dal 2019 e l’obbligo di riportare determinati dati dal 2019.

Rinvii normativi e definizioni tecniche richiamate

Nel testo sono richiamati il regolamento (UE) 2017/1151, che introduce la WLTP e modifica la normativa sull’omologazione dei veicoli, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, che stabilisce il metodo di correlazione tra NEDC e WLTP. Sono altresì richiamati i codici ISO 3166 alpha-2 per gli Stati membri e le diciture specifiche da usare per omologazioni nazionali in piccole serie e omologazioni individuali.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiomologazione dei veicoliemissioni di co2monitoraggio e reporting

Testo integrale

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