Corte di giustizia, Sentenza C-358/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018. — UBS Europe SE, venant aux droits de UBS (Luxembourg) SA e Alain Hondequin et consorts contro DV e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/39/CE – Articolo 54, paragrafi 1 e 3 – Portata dell’obbligo di segreto professionale che incombe sulle autorità nazionali di vigilanza finanziaria – Decisione che constata la perdita dell’onorabilità professionale – Casi contemplati dal diritto penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo. — Causa C-358/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 54 della direttiva 2004/39 nel senso che l’eccezione per i casi contemplati dal diritto penale non copre una misura di vigilanza amministrativa adottata dalla CSSF per perdita dell’onorabilità professionale. Al tempo stesso, il segreto professionale non può essere opposto in modo assoluto quando è in gioco il diritto di difesa: il giudice nazionale deve valutare la pertinenza dei documenti richiesti e bilanciare riservatezza e contraddittorio. La pronuncia chiarisce così i limiti della riservatezza nelle procedure sanzionatorie di vigilanza finanziaria.
Portata dell’eccezione ai casi contemplati dal diritto penale nell’obbligo di segreto professionale delle autorità di vigilanza finanziaria e bilanciamento con i diritti della difesa nell’accesso al fascicolo
La questione giuridica
Se l’eccezione ai "casi contemplati dal diritto penale" di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2004/39 si applichi anche a una misura nazionale formalmente amministrativa ma considerata dal giudice del rinvio assimilabile al penale ai sensi della CEDU; in subordine, in quale misura il segreto professionale imposto alla CSSF debba cedere di fronte al diritto a un ricorso effettivo, al giusto processo, ai diritti della difesa e all’accesso al fascicolo garantiti dalla Carta.
Principio di diritto
L’eccezione ai "casi contemplati dal diritto penale" prevista dall’articolo 54, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2004/39 va interpretata restrittivamente e riguarda solo la trasmissione o l’utilizzo di informazioni riservate per azioni penali o sanzioni inflitte secondo il diritto penale nazionale; non si estende a misure amministrative di vigilanza, anche se qualificate come "penali" secondo criteri convenzionali. Tuttavia, il segreto professionale delle autorità di vigilanza deve essere applicato in modo compatibile con gli articoli 47 e 48 della Carta: quando l’autorità oppone il segreto per negare documenti non presenti nel fascicolo dell’interessato, il giudice nazionale deve verificare se tali documenti siano oggettivamente rilevanti per le contestazioni e, in caso positivo, operare un bilanciamento tra riservatezza e diritti di difesa prima di decidere sulla comunicazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/39/CE
- Articolo 54 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 9 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 17 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 50 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 51 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 52 direttiva 2004/39/CE
- Articolo 56 direttiva 2004/39/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 41, 47, 48
- Articolo 6 TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Articolo 52, paragrafo 3, Carta
- Direttiva 2014/65/UE
Portata del segreto professionale delle autorità di vigilanza finanziaria e accesso al fascicolo
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour administrative (Lussemburgo) nell’ambito di una controversia relativa a una misura adottata dalla CSSF nei confronti del sig. DV, connessa alla sua perdita del requisito dell’onorabilità professionale nel settore finanziario. La Corte è chiamata a chiarire l’estensione dell’obbligo di segreto professionale previsto dall’articolo 54 della direttiva 2004/39 e il suo coordinamento con i diritti della difesa garantiti dalla Carta.
Fatti e procedimento principale
La CSSF aveva ordinato al sig. DV di cessare dall’esercizio di funzioni presso un soggetto vigilato e di dimettersi dai relativi incarichi, ritenendo che non fosse più affidabile e idoneo a svolgere tali funzioni. Nel contenzioso amministrativo successivo, il sig. DV aveva chiesto la comunicazione di documenti detenuti dalla CSSF, ritenuti utili alla sua difesa, ma l’autorità aveva opposto il segreto professionale.
La questione si è ulteriormente sviluppata perché il tribunal administratif aveva ordinato la produzione di alcuni documenti, e la Cour administrative aveva poi ampliato l’ordine di produzione. UBS Europe SE e altri hanno proposto opposizione di terzo, sostenendo che la Corte amministrativa non avesse tenuto conto dell’articolo 54 della direttiva 2004/39.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 2 della direttiva 2004/39, relativo alla protezione degli investitori e all’armonizzazione necessaria per i servizi di investimento nel mercato unico;
- il considerando 63, che sottolinea la necessità di uno scambio di informazioni tra autorità competenti nel rispetto rigoroso del segreto professionale;
- gli articoli 9, 17, 50, 51, 52, 54 e 56 della direttiva 2004/39;
- gli articoli 47 e 48 della Carta, oltre all’articolo 41, che il giudice del rinvio invocava ma che la Corte esclude come non pertinente perché rivolto alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione e non agli Stati membri.
Prime questioni: significato dell’espressione «casi contemplati dal diritto penale»
La Corte precisa innanzitutto che l’articolo 41 della Carta non è rilevante nel procedimento principale. Quanto all’espressione «casi contemplati dal diritto penale» contenuta nell’articolo 54, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2004/39, la Corte osserva che la direttiva non ne fornisce una definizione e che occorre quindi interpretarla nel suo contesto e alla luce degli obiettivi della disciplina.
In tale prospettiva, la Corte valorizza la funzione del sistema di vigilanza sui mercati finanziari, fondato sulla circolazione di informazioni riservate tra autorità competenti e sulla fiducia che tali informazioni restino confidenziali. Proprio per questo, la deroga al segreto professionale deve essere interpretata restrittivamente.
La Corte afferma che l’eccezione riguarda la trasmissione o l’utilizzo di informazioni riservate ai fini di azioni penali e delle sanzioni inflitte o condotte secondo il diritto penale nazionale. Non si estende, invece, alle misure che le autorità competenti adottano nell’esercizio dei poteri di vigilanza previsti dalla direttiva, come la misura in esame, che impedisce a una persona di esercitare determinate funzioni presso un’impresa vigilata perché non soddisfa più il requisito dell’onorabilità professionale.
La Corte sottolinea inoltre che tali misure rientrano nelle procedure di revoca dell’autorizzazione o nelle misure di vigilanza previste dalla direttiva, e non nei casi contemplati dal diritto penale.
Seconda questione: rapporto tra segreto professionale e diritti della difesa
La Corte conferma che gli articoli 47 e 48 della Carta si applicano, poiché le decisioni della CSSF derivano dall’attuazione del diritto dell’Unione e sono state oggetto di ricorso giurisdizionale. Ricorda inoltre che il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un equo processo impongono che la persona interessata possa esercitare in modo reale i propri diritti di difesa.
Tuttavia, tali diritti non sono assoluti. Possono essere limitati per tutelare esigenze di riservatezza o di segreto professionale, purché la limitazione sia proporzionata e non pregiudichi il contenuto essenziale dei diritti garantiti. In particolare, il segreto professionale previsto dall’articolo 54 mira non solo a tutelare gli interessi delle imprese coinvolte, ma anche il buon funzionamento del sistema di vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari.
La Corte chiarisce che il diritto di accesso al fascicolo comprende i documenti rilevanti per la difesa, ma non è illimitato: restano protetti i segreti aziendali, i documenti interni dell’autorità e le altre informazioni riservate. Di conseguenza, quando l’autorità di vigilanza oppone il segreto per rifiutare la comunicazione di documenti non inclusi nel fascicolo dell’interessato, il giudice nazionale deve verificare se tali documenti siano oggettivamente collegati agli addebiti mossi e, se sì, effettuare un bilanciamento tra l’interesse alla difesa e quello alla riservatezza.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’eccezione relativa ai «casi contemplati dal diritto penale» non si applica a una misura amministrativa di vigilanza come quella in causa, anche se il giudice nazionale la considera penalmente rilevante ai fini CEDU;
- il segreto professionale deve comunque essere interpretato e applicato in modo compatibile con gli articoli 47 e 48 della Carta, con la conseguenza che il giudice nazionale deve controllare la pertinenza delle informazioni richieste e bilanciare, caso per caso, riservatezza e diritti di difesa prima di disporne la comunicazione.
Principio affermato
La pronuncia afferma una lettura restrittiva dell’eccezione penale nel segreto professionale delle autorità di vigilanza finanziaria e ribadisce che la riservatezza non può comprimere in modo assoluto il diritto di difesa: l’accesso ai documenti deve essere garantito per quanto necessario e proporzionato alla contestazione, sotto il controllo del giudice nazionale.
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