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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12490/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente aperto nel 1978. In opposizione, il giudice di primo grado aveva rideterminato il saldo, escludendo alcune poste per capitalizzazione illegittima, commissione di massimo scoperto e interessi ultralegali, e aveva respinto la domanda di regresso tra fideiussori. In appello, la società fideiubente e altri garanti, insieme alla debitrice principale, chiedevano una nuova ricostruzione del dare/avere partendo da saldo zero, la detrazione di quanto pagato in concordato e, subordinatamente, la limitazione della responsabilità degli eredi del fideiussore. La Corte d’appello, con sentenza parziale e poi definitiva, ha disposto il ricalcolo del rapporto sulla base del saldo zero dal primo estratto utile, ha riconosciuto che un pagamento in sede concorsuale si riferiva ad altro rapporto, ha escluso la prescrizione per tardività dell’eccezione, ha cancellato l’ipoteca giudiziale nei limiti del credito accertato e ha ritenuto inammissibile la richiesta di cancellazione della segnalazione in centrale rischi. Avverso tale decisione la cessionaria del credito e la mandataria hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell’applicare il criterio del saldo zero e avesse invertito l’onere della prova, poiché nel giudizio erano state proposte domande contrapposte e quindi il correntista, divenuto attore sostanziale in riconvenzionale, avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La resistente ha a sua volta proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando la liquidazione globale e inferiore ai minimi nonostante la nota spese depositata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale e quello incidentale della cessionaria del credito, ritenendo corretto l’uso del criterio del saldo zero da parte della Corte d’appello nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con domande incrociate e mancata produzione integrale degli estratti conto. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società correntista limitatamente al capo sulle spese, rilevando che la Corte d’appello aveva liquidato i compensi in modo globale, senza considerare la nota spese e senza adeguata motivazione sulla riduzione delle voci richieste. La causa è stata decisa nel merito sul punto spese, con condanna delle società ricorrenti al pagamento dei due terzi delle spese di merito in favore della società resistente, ferma la compensazione di un terzo, e con conferma delle ulteriori statuizioni favorevoli agli altri resistenti non impugnate.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    disciplina l’onere della prova; nei giudizi bancari con domande contrapposte la ripartizione probatoria dipende dalle rispettive pretese e consente, in certe condizioni, l’uso del saldo zero come tecnica di ricalcolo senza invertire l’onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per dedotta violazione nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che il giudice può valorizzare ogni elemento idoneo a costituire argomento di prova in mancanza di completa documentazione bancaria.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    impone il deposito della nota spese; in presenza di nota specifica il giudice deve motivare la riduzione o l’eliminazione delle voci richieste.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la liquidazione e la soccombenza nelle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione parziale delle spese.

  • artt. 2, 4 e 6 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    utilizzati come parametri per la liquidazione dei compensi professionali e per le eventuali maggiorazioni.

  • art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27

    richiamato nel motivo sulle spese, in relazione ai parametri forensi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 490 n. 2 c.c.

    invocato nei gradi di merito per la limitazione della responsabilità degli eredi del fideiussore; nel giudizio di cassazione il relativo tema non è centrale.

  • art. 2, comma 1, l. n. 108/1996

    richiamato in relazione alla mancata produzione dei decreti ministeriali per la prova del superamento del tasso soglia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un saldo di conto corrente, la banca che agisca per il recupero del saldo passivo deve provare il proprio credito producendo la documentazione necessaria a ricostruire l’intero rapporto, e la mancanza degli estratti iniziali può essere colmata, ai fini del ricalcolo, mediante il criterio del saldo zero quando ciò sia coerente con la struttura delle domande proposte.
  • Quando nel medesimo processo siano proposte domande contrapposte di banca e correntista, ciascuna parte resta onerata della prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa; il criterio del saldo zero non comporta un’inammissibile inversione dell’onere della prova, ma è uno strumento di ricostruzione del dare-avere utilizzabile in funzione della domanda fatta valere dalla parte onerata.
  • Se manca la documentazione di periodi del rapporto bancario, il giudice può utilizzare gli estratti disponibili e altri elementi probatori idonei; tuttavia, in assenza di prova del saldo iniziale o dei movimenti mancanti, il ricalcolo non può fondarsi su dati non documentati e può partire dal primo saldo disponibile nei limiti del regime probatorio concretamente applicabile.
  • In tema di spese processuali, la presenza di una nota spese specifica impone al giudice di motivare puntualmente l’eventuale riduzione o eliminazione delle voci richieste; una liquidazione globale e inferiore ai compensi esposti, senza adeguata motivazione, è censurabile in cassazione.
  • La compensazione parziale delle spese di merito non esonera il giudice dal rispettare i criteri di liquidazione per ciascun grado di giudizio e per il valore effettivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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