Parere n. 1374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla Società R.G. Sport di Venerandi & C. in A.S. per l’annullamento dell’ordinanza n. 20 del 03/10/2016 avente a oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione di opere edilizie abusive;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione rileva che il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 e che la controversia è stata definita con sentenza del TAR Veneto n. 781/2017, non impugnata. Poiché la questione è stata già decisa dal giudice amministrativo, il ricorso straordinario non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza n. 20 del 3 ottobre 2016, concernente il pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione di opere edilizie abusive.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario l’ordinanza comunale n. 20 del 3 ottobre 2016, avente a oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione di opere edilizie abusive. Nel corso del procedimento, il Comune di Monastier ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, determinando la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi deciso dal TAR Veneto con sentenza n. 781/2017, rimasta inoppugnata.
Osservazioni
Trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione del Comune di Monastier ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo.
Sentenza del TAR Veneto
Il ricorso trasposto è stato deciso con sentenza del TAR Veneto n. 781/2017, rimasta inoppugnata; tale definizione rende improcedibile il ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
L’opposizione dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario è trasposto in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 e la controversia viene definita con una sentenza del giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La definizione della controversia con sentenza del TAR, rimasta inoppugnata, preclude la prosecuzione del procedimento consultivo relativo al ricorso straordinario.
Ricorso straordinario contro la sanzione pecuniaria edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro l’ordinanza n. 20 del 3 ottobre 2016 del Comune di Monastier, relativa al pagamento della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione di opere edilizie abusive.
Trasposizione del ricorso
Nel corso del procedimento, il Comune ha presentato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971. Per effetto dell’opposizione, il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
Definizione della controversia davanti al TAR
Il ricorso trasposto è stato deciso dal TAR Veneto con sentenza n. 781/2017. Dalla documentazione richiamata nel parere risulta che la sentenza è rimasta inoppugnata.
Decisione del Consiglio di Stato
La Sezione non esamina il merito dell’ordinanza comunale né le censure originariamente proposte. Considerato che la controversia è già stata definita in sede giurisdizionale, esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
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