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Sentenza

Sentenza n. 12564/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Velletri n. 1417/2024, pubblicata in data 08/10/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 5286/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202605200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva ordinato l’attivazione della Carta elettronica del docente per l’importo di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1417/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attivare in suo favore la Carta elettronica del docente per l’importo complessivo di 500 euro. Ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né fornire giustificazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività della sentenza da eseguire, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato né aveva allegato l’avvenuto adempimento o giustificato l’inerzia. Il giudice ha ribadito che l’Amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni, previa richiesta della ricorrente e verifica dell’eventuale adempimento tardivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero in ragione dell’inerzia amministrativa reiterata evidenziata dal TAR.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il procedimento per l’azione di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l’esecuzione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici, decorso il quale può essere intrapresa l’esecuzione.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, richiamato dal giudice per ritenere azionabile l’ottemperanza.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Individua tra i contenuti della sentenza l’adozione delle misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce esecutive.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza verifica se l’amministrazione obbligata abbia dato puntuale e concreta attuazione al giudicato, assicurando al ricorrente il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia definitiva.
  • L’amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, entro i limiti fissati dal giudicato, sulle modalità esecutive.
  • La mancata contestazione dell’inadempimento e l’assenza di giustificazioni da parte dell’amministrazione costituita non escludono l’accertamento giudiziale dell’inottemperanza quando dagli atti risulti che il giudicato non è stato eseguito.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine assegnato e previa richiesta dell’interessato.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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