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Sentenza

Sentenza n. 1148/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 700/2024, resa nel giudizio R.G. 1194/2023, del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13 giugno 2024, notificata in data 7 marzo 2025 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per cinque annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a consentire la generazione di buoni spesa di 500 euro per ciascuna annualità. La sentenza era stata notificata il 7 marzo 2025 e aveva acquisito efficacia di giudicato. Poiché, secondo il ricorrente, non era seguita alcuna condotta adempitiva, egli ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto una comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale attestante l'avvenuto accredito, il 25 febbraio 2026, dell'importo riconosciuto dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza mediante l'accredito al ricorrente degli importi riconosciuti. La dichiarazione dell'Amministrazione non era stata contestata ed è stata quindi utilizzata come fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 2, secondo periodo, c.p.a. Non sono state adottate ulteriori misure di ottemperanza, né è stata disposta la nomina del commissario ad acta o l'applicazione della penalità richiesta, poiché l'adempimento era intervenuto. Il TAR ha tuttavia condannato il Ministero alle spese del giudizio, applicando il principio della soccombenza virtuale: l'adempimento era avvenuto il 25 febbraio 2026, dopo la notificazione del ricorso del 24 luglio 2025. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche derivante da una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la richiesta di misure sostitutive e della somma di denaro prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 64, comma 2, secondo periodo, c.p.a.

    La dichiarazione non contestata dell'Amministrazione sull'avvenuto adempimento può essere posta a fondamento della decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individua i buoni spesa la cui generazione, per l'importo di 500 euro per ciascuna annualità riconosciuta, era stata ordinata dal giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuta esecuzione integrale del giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessarie misure attuative, sostitutive o compulsorie.
  • La dichiarazione dell'Amministrazione relativa all'avvenuto adempimento, se non contestata dalla parte interessata, può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 2, secondo periodo, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, a carico dell'Amministrazione che ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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