Cassazione Penale, Sentenza n. 28647/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca dei telefoni cellulari sequestrati al momento dell'arresto per carenza di motivazione e per assenza di nesso probatorio tra la disponibilità dei telefoni e i reati contestati. Il ricorrente contestava sia la possibile applicazione della confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. sia la confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen., sostenendo che non erano state dimostrate pregresse cessioni di sostanze stupefacenti né il collegamento strumentale tra telefono e attività di spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nella sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ex art. 444 c.p.p., il sindacato in Cassazione sia limitato e non consenta una diversa ricostruzione dei fatti. La confisca è stata comunque ritenuta adeguatamente motivata in base all'art. 240 c.p.: il telefono è stato considerato strumentale all'attività di spaccio, alla luce della condotta del ricorrente (resistenza e telefono che squillava continuamente) e della riconosciuta recidiva, che giustifica la valutazione del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ricorda che la motivazione della sentenza deve essere conformata alla peculiare natura dell'accordo tra le parti, con limiti al sindacato in Cassazione.
art. 240 cod. pen.
Prevede la confisca delle cose che hanno concretamente servito a commettere il reato e di quelle strumentali alla sua commissione quando necessario per prevenire nuovi reati. La Corte ha applicato questa norma per giustificare la confisca del telefono come bene strumentale e collegato alla probabilità di reiterazione.
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria dei proventi; il ricorrente ne aveva invocato l'applicazione, ma la decisione ha motivato la confisca con riferimento all'art. 240 (confisca facoltativa) e ha ritenuto inammissibile la censura avanzata.
art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla fattispecie di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per la quale è stata applicata la pena in primo grado e dalla quale è derivata la confisca del telefono.
art. 337 cod. pen.
Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale; reato per cui l'imputato è stato condannato e la cui circostanza è stata utilizzata nella motivazione relativa alla confisca (resistenza alla consegna del telefono).
art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede limiti speciali all'impugnazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte richiama la giurisprudenza che ha chiarito l'ambito del sindacato in Cassazione anche quando la confisca non era oggetto di accordo tra le parti.
art. 111 Cost. e art. 125, co. 3, cod. proc. pen.
Principi costituzionali e processuali dell'obbligo di motivazione delle sentenze. La Corte precisa che l'obbligo va interpretato alla luce della specificità della sentenza di patteggiamento, che limita il contenuto argomentativo richiesto.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte osserva che alcune censure possono risultare inammissibili anche ai sensi di tale articolo quando chiedono una diversa ricostruzione dei fatti nella sentenza di patteggiamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per la parte che propone ricorso inammissibile; su questa base la Corte ha liquidato la somma di Euro 3.000,00 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In caso di sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il sindacato in Cassazione è fortemente limitato: non è consentita una revisione dei fatti mirata a ottenere una diversa ricostruzione dell'accaduto.
- La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede non solo che il bene sia stato utilizzato per commettere il reato, ma anche che vi sia un nesso strumentale stabile con l'attività criminosa e la finalità di prevenire la reiterazione di reati.
- La prova di condotte quali la resistenza alla consegna del bene e l'utilizzo continuativo (es. telefono che squilla ripetutamente) può integrare elementi che giustificano la confisca come strumentale all'attività di spaccio.
- Il riconoscimento della recidiva aumenta la possibilità di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione e quindi supporta la misura ablativa del bene.
- Le impugnazioni che censurano esclusivamente la motivazione di confische disposte in patteggiamento sono spesso inammissibili, salvo che emergano vizi di motivazione palese e illogici in grado di superare i limiti posti alla revisione.
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