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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32280/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un avvocato ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso un'ingiunzione di pagamento di circa 3.002,09 euro emessa per asseriti mancati pagamenti di forniture di acqua, comprensivi di interessi. Le società costituite hanno eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo la competenza del Giudice di pace di Pisa; il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione e dichiarato la propria incompetenza. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo che l'eccezione avrebbe dovuto essere respinta applicando il foro del consumatore. La società resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., la decisione con cui il giudice di pace provvede sulla propria competenza non è impugnabile con regolamento di competenza. Di conseguenza, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.c.

    La decisione del giudice di pace sulla propria competenza non è impugnabile con regolamento di competenza; il mezzo corretto è l'appello.

  • legge 18 giugno 2009, n. 69

    La regola di inammissibilità del regolamento di competenza contro le decisioni sulla competenza del giudice di pace è stata ribadita anche dopo la riforma.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Le decisioni con cui il giudice di pace statuisce sulla propria competenza non sono impugnabili con regolamento di competenza, ma con il mezzo ordinario dell'appello.
  • Quando viene esperito un rimedio processuale diverso da quello previsto dalla legge contro una decisione sulla competenza del giudice di pace, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del rimedio comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civileConsumatoriLocazioni
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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