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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento -del decreto n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2024 con il quale il Questore di Isernia ha disposto la revoca del porto d’armi ad uso caccia precedentemente rilasciato in favore dell’interessato; - del provvedimento n. -OMISSIS- del 19 giugno 2024 con il quale il Prefetto di Isernia ha disposto nei confronti dell’interessato il divieto definitivo di detenzione armi; - del decreto n. -OMISSIS-del 23 luglio 2024 con il quale lo stesso Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso la revoca questorile del porto d’armi; - nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202400317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del porto d'armi ad uso caccia, divieto definitivo di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, incoerenza e insufficienza della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie. I provvedimenti si fondavano essenzialmente su un episodio del 12 giugno 2023, quando la moglie aveva inizialmente richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine riferendo di aver ricevuto uno schiaffo e temendo per la presenza di fucili in casa, salvo revocare pochi minuti dopo la richiesta e dichiarare agli agenti di non aver subito violenza. Il ricorrente ha evidenziato l'isolamento dell'episodio, l'assenza di precedenti o ulteriori segnalazioni, l'archiviazione del procedimento penale, la propria buona condotta e l'adeguata custodia delle armi. Ha inoltre contestato la sovrapposizione tra il giudizio sulla propria affidabilità e le condizioni psicofisiche della moglie, sostenendo che queste ultime non potessero determinare automaticamente la perdita dei requisiti soggettivi richiesti per la detenzione e il porto d'armi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati, assorbendo le ulteriori doglianze. Pur riconoscendo all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità soggettiva all'uso e alla detenzione delle armi, il Collegio ha affermato che tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un'istruttoria adeguata e di una motivazione effettiva. Nel caso concreto, la motivazione si era appiattita sull'episodio isolato del 12 giugno 2023 e aveva sovrapposto, senza adeguati approfondimenti, il profilo dell'inaffidabilità del marito a quello della condizione psicologica della moglie. Le dichiarazioni rese dalla moglie il 16 giugno 2023 escludevano lo schiaffo, riferivano l'assenza di precedenti episodi di violenza e di ulteriori richieste di intervento, mentre gli agenti non avevano riscontrato lesioni né disordine nell'abitazione. L'archiviazione del procedimento penale e l'assenza di ulteriori comportamenti incompatibili con la detenzione di armi non erano stati adeguatamente ponderati. L'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere due autonome verifiche: da un lato, accertare se l'episodio fosse concretamente idoneo a compromettere l'affidabilità personale del titolare; dall'altro, approfondire se e in quale modo lo stato psicologico della moglie potesse incidere sulla sicurezza della custodia delle armi, anche considerando le modalità concrete di custodia. Non era ammissibile una correlazione automatica tra la condizione psicologica della moglie e l'inaffidabilità del marito. I provvedimenti sono stati quindi ritenuti affetti da irrimediabile difetto istruttorio e motivazionale. L'Amministrazione dovrà rideterminarsi nel rispetto dei principi affermati. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 TULPS

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 11 TULPS

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 39 TULPS

    La disposizione costituisce la base del potere di ritiro e divieto di detenzione delle armi; il suo esercizio richiede comunque un'adeguata istruttoria e una motivazione idonea a dimostrare il concreto rischio di abuso o di compromissione della sicurezza.

  • art. 39, comma 2, TULPS

    È richiamato quale fondamento del ritiro immediato delle armi da parte dei Carabinieri; la sentenza valuta però la legittimità dei successivi provvedimenti di revoca e divieto sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

  • art. 43, comma 2, TULPS

    La perdita dei requisiti soggettivi per il porto d'armi non può essere desunta automaticamente da un episodio isolato o dalla condizione psicologica del coniuge, senza una valutazione concreta e autonoma dell'affidabilità dell'interessato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati relativi alla salute e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Anche nell'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto e detenzione di armi, la decisione deve fondarsi su un'istruttoria concreta, completa e coerente e su una motivazione idonea a rendere ricostruibile l'iter logico seguito.
  • Un episodio isolato e controverso può giustificare la revoca del porto d'armi o il divieto di detenzione soltanto se l'Amministrazione ne accerta e motiva l'effettiva idoneità a dimostrare l'inaffidabilità soggettiva dell'interessato o un concreto rischio di abuso delle armi.
  • Il giudizio sull'affidabilità personale del titolare di armi e quello relativo al possibile rischio derivante dalle condizioni psicofisiche di un familiare sono profili distinti, che devono essere istruiti e valutati autonomamente; la condizione psicologica del coniuge non determina di per sé l'inaffidabilità del titolare.
  • Quando il provvedimento considera il rischio che un familiare possa accedere alle armi detenute dal titolare, l'Amministrazione deve verificare in concreto le modalità di custodia e spiegare il nesso tra la situazione familiare e l'effettivo pericolo per la sicurezza pubblica.
  • L'archiviazione del procedimento penale e l'assenza di ulteriori segnalazioni non impediscono automaticamente l'adozione di misure amministrative di pubblica sicurezza, ma devono essere specificamente considerate nella valutazione complessiva dell'affidabilità e adeguatamente bilanciate con gli eventuali elementi di rischio.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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