Ordinanza n. 1556/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 24.2.2025 e non concluso entro il termine del 26.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Paolo Saccone l’8 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 9.12.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 22.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Ministero del turismo sull’istanza del 24 febbraio 2025, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto del 9 dicembre 2025 e provvedimento di rigetto del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 22 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del turismo sull’istanza di riconoscimento presentata il 24 febbraio 2025. Dopo l’adozione del provvedimento definitivo di rigetto del 22 dicembre 2025, impugnato con motivi aggiunti insieme al preavviso di rigetto del 9 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda contro il silenzio e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti di rigetto. La domanda cautelare è stata contestata sotto il profilo del fumus boni iuris, poiché non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, e in particolare l’esercizio in Germania, dove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell’attività per almeno un anno.
La decisione
Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., cancellando contestualmente la causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026. Quanto ai motivi aggiunti, ha respinto l’istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il fumus è stato ritenuto insufficiente perché, allo stato degli atti, non risultava provato il requisito professionale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, relativo all’esercizio per almeno un anno dell’attività in Germania, ove la professione non risulta regolamentata. Il periculum è stato escluso in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La domanda contro il silenzio è divenuta priva di interesse dopo l’adozione del provvedimento definitivo sull’istanza.
art. 117 c.p.a.
La domanda giudiziale avverso il silenzio non conserva utilità quando l’amministrazione abbia successivamente adottato il provvedimento conclusivo, impugnato con motivi aggiunti.
art. 32, comma 2, c.p.a.
La sopravvenuta adozione del provvedimento definitivo e la prosecuzione della controversia sull’atto espresso determinano la conversione del rito da camerale a ordinario.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Per il riconoscimento della qualifica professionale, in relazione a una professione non regolamentata nello Stato di provenienza, rileva la prova dell’esercizio dell’attività per almeno un anno; in assenza della relativa documentazione il fumus cautelare è insufficiente.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio, del provvedimento amministrativo definitivo fa venir meno l’interesse alla domanda proposta contro il silenzio; l’eventuale controversia sull’atto espresso deve essere proseguita mediante impugnazione del provvedimento, anche con motivi aggiunti.
- Quando la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo rende non più attuale la domanda contro il silenzio e la controversia prosegue sull’atto espresso, il rito camerale proprio dell’azione avverso il silenzio deve essere convertito in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
- In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare un requisito professionale previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche impedisce di ravvisare un adeguato fumus boni iuris.
- L’interesse pretensivo, da solo, non integra il periculum in mora: la parte deve dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’attesa della definizione del giudizio di merito.
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